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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 71 - (Piano comunale)
1. Sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 70 i Comuni approvano il piano di localizzazione distinguendo tra i punti vendita esclusivi e non esclusivi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento degli stessi.
2. Il piano comunale è approvato attraverso forme di consultazione e di confronto con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il piano comunale deve essere approvato dai Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza degli indirizzi regionali di cui all'articolo 70, fatto salvo l'adeguamento dello stesso agli indirizzi regionali.
4. Il piano comunale eventualmente approvato dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 170/2001, continua ad avere efficacia in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo l'adeguamento dello stesso agli indirizzi regionali di cui all'articolo 70.
5. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del Comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dall'articolo 67.
5-bis. Qualora i Comuni non adottino il Piano di localizzazione di cui al comma 1 trovano applicazione i criteri stabiliti dalla programmazione regionale di cui all’articolo 70. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all’adozione del Piano da parte dei Comuni.
6. Il piano comunale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica da effettuare negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.l. 285/1992, salvo quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3."
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