Articolo abrogato dalla L.R. 19/11/2014, n. 36, così recitava:

“Art. 57 - (Attività non soggette ad autorizzazione comunale) — 1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 55 le attività disciplinate da questo capo svolte, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.”

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