Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2018, n. 20, così recitava:

"Art. 76 - (Cessazione dell'attività)

1. La comunicazione della cessazione dell'attività, a titolo definitivo, di un punto vendita esclusivo o non esclusivo deve pervenire al Comune competente almeno sessanta giorni prima che si effettui la chiusura, tranne per i casi di subingresso nella proprietà o nella gestione, previsti all'articolo 132."

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