Articolo abrogato dalla L.R. 19/11/2014, n. 36, così recitava:

“Art. 56 - (Attività soggette a SCIA) — 1. Sono soggette a SCIA di cui all'articolo 18, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) nel domicilio del consumatore;

b) in forma temporanea di cui all'articolo 60;

c) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;

d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

e) negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. “

Dalla redazione