L.R. Lazio 03/09/2002, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Lazio 03/09/2002, n. 30

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle funzioni amm

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Art. 2 - (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche, sono trasformati nelle seguenti aziende:

a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;

b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica de

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Art. 3 - (Attività delle aziende)

1. Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti già di competenza degli istituti autonomi case popolari ai sensi della normativa vigente ed in particolare della l.r. 12/1999 e successive modifiche, anche le seguenti attività:

a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di interventi di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione ediliz

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Art. 4 - (Organi delle aziende)

1. Sono organi delle aziende:

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Art. 5 - (Presidente)

1. Il presidente:

a) ha la

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Art. 6 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di compr

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Art. 7 - (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

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Art. 8 - (Incompatibilità, indennità e durata degli organi)

1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda si applicano le disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa statale e regionale. In particolare, tali incarichi sono incompatibili con:

a) la carica di consigliere o assessore regionale;

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Art. 9 - (Comitato tecnico)

1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il comitato resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. La nomina del comitato o il rinnovo dei componenti è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo. Il comitato è composto:

a) dal direttore generale dell'azienda, con funzioni di presidente;

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Art. 10 - (Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini)

1. Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione degli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica alle attività attinenti alla funzionalità

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Art. 11 - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'azienda stessa o di altri enti pubblici o privati che abbiano svolto attività dirigenziale e che siano in possesso del diploma di laurea ovvero che abbiano espletato per almeno 10 anni l'incarico di dirigente apicale di ente pubblico. N3

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consig

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Art. 12 - (Statuto, regolamenti e carta dei servizi)

1. Lo statuto dell'azienda stabilisce, in particolare, la sede legale dell'ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

2. Lo statuto è ado

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Art. 12-bis - (Ufficio di coresidenza delle ATER)

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Art. 13 - (Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta)

1. Le aziende definiscono le proprie attività mediante un programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le linee

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Art. 14 - (Gestione economico-finanziaria)

1. Le aziende curano la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l'adozione annuale del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio.

2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, le aziende applicano un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attivi

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Art. 15 - (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, spettano alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sulle aziende.

2. La Giunta regionale, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aziende al fine di garantirne la conformità alle scelte della programmazione regionale;

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Art. 16 -(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Al personale non dirigente delle aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavo

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Art. 17 - (Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi.

2. L'organo di amministrazione di ciascuno IACP trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla Giunta regionale per la relativa approvazione. L'organo di amministrazione dello IACP di Roma trasmette, altresì, unitamente alla ricognizione, una proposta di ripartizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi tra l'azienda del Comune di Roma, l'azienda del comprensorio di Civitavecchia e l'azienda della Provincia di Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa localizzazione negli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda.

3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui al comma 2:

a) il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) la Giunta regionale provvede:

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Art. 18 - (Disposizioni transitorie relative al personale)

1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti aziende, ad eccezione del personale dello IACP di Roma, che transita nelle aziende del Comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della Provincia di

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Art. 19 - (Disposizioni finali. Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

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Art. 20 - (Fonti di finanziamento)

1. Le aziende provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, nonché i canoni derivanti dall'affitto di locali extra-residenziali;

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