Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 32, della L.R. 13/08/2011, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 23, della L.R. 06/08/2012, n. 12, così recitava:

“Art. 36-quinquies - (Adeguamento ai giudicati e correzione di errori) - 1. In attesa dell’approvazione del PTPR la Giunta regionale, con propria deliberazione, solo ai fini del vincolo paesistico, può procedere all’introduzione degli adeguamenti conseguenti a sentenze passate in giudicato nonché alla correzione di errori grafici o materiali su segnalazione dell’amministrazione comunale.”

Dalla redazione