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Regolam. R. Lazio 23/04/2021, n. 8

Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche.
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, di seguito denominata legge, detta norme attuative ed integrative della stessa in materia di attività agrituristiche e, in particolare, dis

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Art. 2 - Attività di ospitalità

1. L'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge consiste nella fornitura del servizio di pernottamento, con eventuale somministrazione di pasti e bevande, organizzata in:

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Art. 3 - Disposizioni per la conduzione delle piscine

1. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche sono classificate, ai sensi dell'Accordo tra Stato Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, private ad uso collettivo ed hanno una superficie massima di 160 metri quadri e una media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di qualità delle acque e di sicurezza.

2. L'uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo.

3. Il regolamento d'uso della piscina indica, in particolare:

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Art. 4 - Locali cucina per la preparazione dei pasti

1. Per l'attività di preparazione di pasti per un numero superiore a 15 posti pasto è utilizzato un locale cucina la cui superficie è rapportata al numero dei pasti preparati, ben areato, illuminato ed in possesso dei requisiti specifici previsti dall'Allegato II del Regolamento (CE) 29/4/2004, n. 852/2004/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Il suddetto locale può essere utilizzato dall'imprenditore agricolo anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il locale cucina possiede i seguenti requisiti:

a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri;

b) una sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui le altezze, le l

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Art. 5 - Locale per la produzione di alimenti

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare, il locale cucina di cui all'articolo 4 può essere adibito a locale polifunzionale ed utilizzato per differenti lavorazioni volte alla produzione di alimenti a condizione che:

a) il locale sia diverso dalla cucina domestica;

b) le diverse attività siano svolte in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, al fine di evitare le contaminazioni crociate tra alimenti aventi un diverso profilo microbiologico;

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Art. 6 - Requisiti per la sala e il servizio di ristorazione

1. La sala di ristorazione deve essere di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, e comunque con una superficie tale da garantire almeno 1,5 metri quadri per posto a sedere; la sala deve, altresì, essere dotata di un sistema di

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Art. 7 - Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge sono offerte pietanze e bevande che rappresentano e valorizzano le produzioni agricole aziendali e del territorio regionale, le tradizioni enogastronomiche tipiche locali e la cultura alimentare del Lazio.

2. Fermi restando i limiti per la somministrazione di pasti e bevande previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 5, della legge, le materie prime ed i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono r

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Art. 8 - Criteri per la determinazione della capacità ricettiva

1. La ricettività delle camere ad uso agrituristico, fermi restando i limiti di cui all'articolo 14, comma 4 e 6, della legge, è così determinata:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati per le camere da un letto;

b) una superficie minima di 12 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 5 metri quadrati di superficie per ogni letto in più; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all'unità superiore. Al letto base può essere sovrapposto un altro purché sia comunque garantita la cubatura di 8 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;

c) un'altezza media minima di 2,50 metri.

2. Q

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Art. 9 - Parametri per la somministrazione di pasti, bevande e alimenti nel corso di eventi con finalità promozionali

1. Nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24, comma 3, della legge è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, concernente la degustazione o l'assaggio di prodotti aziendali o comunque reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri di prevalenza indicati al comma 5.

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Art. 10 - Disposizioni per la preparazione di alimenti

1. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in

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Art. 11 - Disposizioni per la macellazione degli animali

1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 22 marzo 2010 (Nuove linee guida regionali applica

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Art. 12 - Criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Regione, tenuto conto delle iniziative finanziabili individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, finanzia iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo attraverso la pubblicazione di appositi avvisi, adottati dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

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Art. 13 - Vincolo di destinazione d'uso

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all'articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all'apposizi

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Art. 14 - Esercizio delle attività agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è autorizzato secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del criterio della prevalenza di cui all'articolo 2 bis della legge, le istanze relative all'avvio o alla variazione delle attività sono corredate da una relazione tecnico-agronomica, sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale o auto dichiarata dall'imprenditore agricolo ai sensi dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'

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Art. 15 - Regime dei controlli

1. I controlli sulle attività agrituristiche di competenza della Regione, sono effettuati dalle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio, sulla base di un piano dei controlli adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 27–bis, comma 4, della legge.

2. I controlli sono finalizzati alla ve

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Art. 16 - Classificazione delle aziende agrituristiche e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”

1. Le aziende agrituristiche che offrono servizio di pernottamento, alloggio e/o agri-campeggio, con o senza la prestazione di altri servizi, sono classificate ai sensi del D.M. 13 febbraio 2013, n. 1720 “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tenuto conto dei requisiti per la classificazione e dei relativi punteggi, così come specificati nell'Allegato 2 del presente regolamento.

2. La classificazione è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli. La categoria di classificazione “uno” è attribuita alla azienda agrituristica che offre soltanto le attrezzature ed i servizi minimi; le categorie di classificazione dalla “due” alla “cinque” son

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Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le attività agrituristiche già in esercizio a tale data si adeg

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Art. 18 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio.

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Allegato 1 - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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Allegato 2 - Procedura di classificazione delle aziende agrituristiche

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Allegato 3 - Modello di dichiarazione di impegno al rispetto delle norme d’uso del marchio “Agriturismo Italia”

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