Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 10/05/2001, n. 10
L.R. Lazio 10/05/2001, n. 10
L.R. Lazio 10/05/2001, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 19/03/2008, n. 4
- L.R. 01/02/2008, n. 1
- L.R. 09/12/2004, n. 18
- L.R. 21/07/2003, n. 19
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 18/02/2002, n. 6
- L.R. 06/09/2001, n. 24
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Art. 9 Omissis
|
|
Art. 10 - (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali)1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 14/1998, |
|
Art. 11 - Art. 18 Omissis
|
|
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche |
|
Art. 20 - Art. 24 Omissis
|
|
Art. 25 - (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche)1. Dopo il comma 9 dell’articolo 53 della l.r. 11/1997 e su |
|
Art. 26 - Art. 27 Omissis
|
|
Art. 28 - (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche)1. Al comma 8 dell’articolo 52 della l.r. 11/1997 e success |
|
Art. 29 - Art. 32 Omissis
|
|
Art. 33 - (Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche)1. Quanto previsto dall'articolo 47 della l.r. |
|
Art. 34 - Art. 44 Omissis
|
|
Art. 45 - Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie1. All'articolo 82 della L.R. n. 6/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 5 la parola "contributi" è sostituita dalle seguenti: "finanziamenti per una quot |
|
Art. 46 - Art. 51 Omissis
|
|
Art. 52 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”) |
|
Art. 53 - Omissis
|
|
Art. 54 - (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche) |
|
Art. 55 - Art. 61 Omissis
|
|
Art. 62 - (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti") |
|
Art. 63 - (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti")1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 27/1 |
|
Art. 64 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di sessanta gio |
|
Art. 65 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)1. Il comma 6-bis dell'articolo 26 della l.r. |
|
Art. 66 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 10 l |
|
Art. 67 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche)1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 45/1 |
|
Art. 68 - Art. 82 Omissis
|
|
Art. 83 - (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche) |
|
Art. 84 - Art. 119 Omissis
|
|
Art. 120 - (Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica)1. All'articolo 22 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Il consiglio di amministrazione è costituito da dieci membri eletti dall'assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 e da un membro nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica."; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Ciascuno dei comuni di cui al primo comma designa, con deliberazione consiliare, entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, un rappresentante. Il nominativo designato è comunicato, nei trenta giorni successivi, al sindaco del comune in cui ha sede il consorzio.". c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "3. Il sindaco del comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei comuni del nome del proprio rappresentante, l'assemblea dei designati per procedere all'elezione del membro in rappresentanza dei comuni in seno al consiglio di amministrazione.". d) il quarto comma è abrogato; |
|
Art. 121 - (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche)1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/20 |
|
Art. 122 - (Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie)1. Per concorrere alle spese necessarie alla salvaguardia, al recupero ed al consolidamento delle antiche cinte murarie e delle strutture limitrofe, la Regione concede ai comuni contributi sino a un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, con le pr |
|
Art. 123 - (Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero)1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 del bilancio per l'esercizio 2001 è integrato della somma di lire 220 milioni per il p |
|
Art. 124 - (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche)1. All'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, dopo il comma 2 sono aggiunt |
|
Art. 125 - (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche) |
|
Art. 126 - Art. 133 Omissis
|
|
Art. 134 - (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000")1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000 sono aggiunte le seguenti: "p-bis) realizzazione di uno svincolo autostradale e di un casello e delle opere viarie connesse, nonché relativa manutenzione, nel territorio del comune di Guidonia, lungo la bretella Fiano-San Cesareo, in prossima connessione |
|
Art. 135 - Art. 141 Omissis
|
|
Art. 142 - (Contratti di quartiere)1. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai municipi del Comune di Roma per la realizzazione di progetti integrati di recupero urbano previsti nell'ambito di contratti di quartiere. N7 2. I municipi del Comune di Roma presentano alla Regione i progetti integrati entro centoventi g |
|
Art. 143 - (Classificazione di strade comunali)1. In attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del |
|
Art. 144 - Art. 163 Omissis
|
|
Art. 164 - (Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali)1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 11/1997, la parol |
|
Art. 165 - Art. 220 Omissis
|
|
Art. 221 - (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche dopo le parole: "formazione e politiche per il lavoro." sono aggiunte le seguenti: "In particolare l’Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale.” |
|
Art. 222 - Art. 228 - Omissis
|
|
Art. 229 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili |
|
Art. 230 - Omissis
|
|
Art. 231 - (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1996 e successi |
|
Art. 232 - Art. 253 Omissis
|
|
Art. 254 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione) |
|
Art. 255 - Art. 274 Omissis
|
|
Art. 275 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r |
|
Art. 276 - Art. 281 Omissis
|
|
Art. 282 - (Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche)1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente |
|
Art. 283 - (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie)1. All'articolo 22 della l.r. 35/1977 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola "annuale" è sos |
|
Art. 284 - (Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche)1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39. 2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, prima delle parole: "I redditi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "Ai fini del solo inserimento nelle fasce di reddito,". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente: "2-bis. I canoni di cui al comma 1, lettere da b) a g), sono graduati, all'interno di ogni fascia, in riferimento al reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, secondo quanto previsto nella tabella A.". 5. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, le parole: "collocati nella fascia di reddito inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore". 6. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1999 e successive modifiche le parole: "alla data di |
|
Art. 285 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche)1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Conferenza di pianificazione) 1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del |
|
Art. 286 - (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative)1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e suc |
|
Art. 287 - (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/1 |
|
Art. 288 - (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. All'articolo 17 della l.r. 24/1998 e su |
|
Art. 289 - (Modifica all'articolo 27-bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. Il comma 1 dell'articolo 27-bis della l.r. 24/1 |
|
Art. 290 - (Modifica all'articolo 36-bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. Al comma 1 dell'articolo 36-bis del |
|
Art. 292 - Art. 295 Omissis
|
|
Art. 296 - (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche) |
|
Art. 297 - (Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP)1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che hanno in corso di definizione |
|
Art. 298 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'arti |
Dalla redazione
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2023
- Redazione Legislazione Tecnica
- Leggi e manovre finanziarie
- Finanza pubblica
La Legge di bilancio 2021 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2020 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2019 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
21/11/2024
- Il bonus 5.0 va al restyling da Italia Oggi
- I Raee di imprese e negozi anche all'isola ecologica da Italia Oggi
- Periti industriali, i redditi crescono a doppia cifra da Italia Oggi
- Patrimonio, no a opere e servizi da Italia Oggi
- Il Codice della strada viaggia verso misure più severe da Il Sole 24 Ore
- La riforma completa è prevista nel giro di un anno (in teoria) da Il Sole 24 Ore