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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Art. 54 - (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche)
1. Alla l.r. 25/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"Art. 16-bis - (Ruolo unico del personale dirigente)
1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, il ruolo unico del personale dirigente, di seguito denominato ruolo, nel quale sono iscritti, con distinte dotazioni per le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta, tutti i dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di qualifica dirigenziale.
2. Il ruolo è articolato in due fasce, ai fini del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all’articolo 15. Nella seconda fascia sono inseriti i dipendenti regionali di cui al comma 1 che abbiano acquisito la qualifica di dirigente a seguito di concorso per esami o dell’applicazione di specifiche disposizioni legislative; nella prima fascia sono inseriti i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto, per un periodo pari almeno a cinque anni, incarichi di direzione di strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1, senza essere incorsi nelle misure applicabili, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità dei dirigenti, nelle ipotesi di valutazione negativa con i sistemi e le garanzie determinati in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 concernente il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione di costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta da amministrazioni pubbliche.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1, conferiti a dirigenti regionali ai sensi dello stesso comma, sono ripartiti tra i dirigenti della prima e della seconda fascia del ruolo in modo che agli appartenenti alla prima fascia siano garantiti almeno i due terzi degli incarichi stessi.
4. In sede di prima applicazione del presente articolo sono inseriti:
a) nella prima fascia del ruolo i dirigenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma del comma 6, che, a tale data, ricoprono un incarico di direzione di strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1 nonché di strutture di livello dirigenziale di diretta collaborazione con gli organi di governo, ivi comprese quelle di assistenza e consulenza espressamente individuate con deliberazione della Giunta ai sensi dell’articolo 13;
b) nella seconda fascia gli altri dirigenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma del comma 6.
5. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all’amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, ovvero i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo.
6. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, sono dettate con apposito regolamento adottato dalla Giunta, sentito l’ufficio di presidenza del Consiglio.
7. La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale cura una banca dati informatica contenente i dati dei curricula, compresi quelli professionali, dei singoli dirigenti regionali, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio degli stessi tra le amministrazioni pubbliche.";
b) al comma 4 dell’articolo 22 le parole da "organico" a "unico ed" sono sostituite dalle seguenti: "unico dei dipendenti non dirigenti dell’amministrazione regionale".”
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