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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 09/03/1990, n. 27
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- L.R. 31/12/2016, n. 17
- L.R. 06/08/2012, n. 12
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- L.R. 13/09/2004, n. 11
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 07/06/1999, n. 7
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Art. 1. - Finalità1. La Regione con la presente legge disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pe |
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Art. 2. - Classificazione1. I comuni del Lazio, in relazione alle norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, emanate con |
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Art. 3. - Localizzazioni1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i comuni assicurano una dotazione di aree per abitante nell'ambito di quelle obbligat |
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Art. 4. - Dimensionamento delle aree1. Allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi religiosi da parte delle popolazioni interessate, il dimensionamento delle aree ad esse riservate nei piani urba |
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Art. 5. - Adeguamento strumenti urbanistici1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui ai precedenti articoli. 2. Il relativo adeguamento dello strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, rest |
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Art. 6. Adeguamento delle tabelle per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione1. I costi delle opere di urbanizzazione secondaria per metro cubo di costruzione, previsti nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate alla |
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Art. 7. - Contributo alle confessioni religiose1. In ciascun comune l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, è accantonato in apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad interventi di manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti. 2. L'ordinario diocesano per la chiesa cattolica o il rappresentante di altra confessione religiosa riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio |
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Art. 8. - Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico1. I comuni possono effettuare interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e dotazione di impianti di chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico di loro proprietà ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di valorizzare detti beni per finalità di promozione culturale e turistica. La Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando, alla spesa fino al massimo del 70 per cento dell'intero costo dell'opera. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percen |
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Art. 9. - Modalità per fruire del finanziamento regionale1. Per accedere al finanziamento di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni devono presentare alla Giunta regionale domanda corredata da una relazione tecnico-illustrativa delle proprietà da restaurare, dall'impegnativa di vendita del bene da parte del proprietario nel caso che questa non sia ancora di pro |
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Art. 10. - Finanziamento della spesa1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento agli oneri derivanti dal precedente articolo 7, è autorizzata per l'anno |
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Art. 11. - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione italiana e dell'artico |
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