Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 83 - (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche)

1. Dopo la lettera b), comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 19/1998, è aggiunta la seguente:

"b-bis) le opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché all'installazione di dispositivi che facilitino la mobilità dei disabili sensoriali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)".”

Dalla redazione