Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 26/06/1987, n. 33
L.R. Lazio 26/06/1987, n. 33
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- Sent. Corte Cost. 23/03/1999, n. 86
- L.R. 06/08/1999, n. 12
- L.R. 17/07/1997, n. 25
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 05/09/1996, n. 36
- Sent. Corte Cost. 06/0/7/1995, n. 299
- L.R. 13/09/1995, n. 49
- L.R. 28/06/1993, n. 30
- L.R. 15/03/1990, n. 30
- L.R. 30/11/1987, n. 54
Scarica il pdf completo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disposizioni generali |
||||||||||||||||||||||||
Art. 1 - Oggetto della presente leggeLa presente legge disciplina le assegnazioni ed i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei criteri genera |
||||||||||||||||||||||||
Art. 2 - Ambito di applicazione1. Sono soggetti alla presente legge: a) gli alloggi realizzati o recuperati dagli enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni; b) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti locali e da enti pubblici non economici, comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO I - Procedimento di assegnazione degli alloggi |
||||||||||||||||||||||||
Art. 3 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblicaI requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti: a) cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta la facoltà di concorrere all'assegnazione anche al cittadino straniero, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali, fermo restando che spetta comunque al cittadino straniero comprovare la esistenza di tale facoltà; b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel comune di residenza, ove diverso da quello dell'attività lavorativa; d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, de |
||||||||||||||||||||||||
Art. 4 - Bandi di concorsoAll'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune nel cui territorio si trova la maggior parte degli alloggi da assegnare, anche quando trattasi di bando comprensoriale, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, in relazione ai provvedimenti di localizzazione e programmazione degli interventi edilizi; il comune può del |
||||||||||||||||||||||||
Art. 5 - Contenuti del bando di concorsoIl bando di concorso deve almeno contenere: a) l'ambito territoriale di assegnazione e il comune, od i comuni, nel quale si trovano gli alloggi da assegnare; |
||||||||||||||||||||||||
Art. 6 - Presentazione delle domandeLa domanda di partecipazione al bando di concorso deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal comune o dall'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio e deve contenere la dichiarazione, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennai |
||||||||||||||||||||||||
Art. 7 - Istruttoria delle domandeIl comune che ha indetto il bando verifica la completezza e la regolarità della domanda e, sulla base di quanto dichiarato dall'interessato, utilizzand |
||||||||||||||||||||||||
Art. 8 - Commissione di assegnazioneLa graduatoria di assegnazione è formata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, così composta: a) da un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, designato dal presidente del competente tribunale sede dell'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari); b) il sindaco del comune che ha emanato il bando o suo delegato; c) quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze, del comune che ha emanato il bando; d) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni della utenza maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) un rappresentante delle organizza |
||||||||||||||||||||||||
Art. 9 - Competenza territoriale delle commissioniL'ambito territoriale di competenza delle commissioni è determinato con il decreto costitutivo delle commissioni, di cui al precedente articolo 8. Di norma, è nominata una commissione distinta |
||||||||||||||||||||||||
Art. 10 - Attribuzioni dei punteggiLe graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei seguenti criteri, cui corrispondono i punteggi a fianco di ciascuno di essi appresso indicati: A - Condizioni oggettive: 1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica, punti 5; 2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre due anni prima della data del bando, punti 4; b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto non conseguente a morosità non sanata, punti 3. Il medesimo punteggio viene riconosciuto nel caso di sfratto già eseguito, ove il concorrente sia temporaneamente sistemato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da enti preposti all'assistenza pubblica, oppure in una abitazione presso parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale e risulti anagraficamente convivente con il suddetto parente; |
||||||||||||||||||||||||
Art. 11 - Graduatoria provvisoria e definitivaLa commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al precedente articolo 6, forma la graduatoria provvisoria. Il termine di cui al primo comma è aumentato a novanta giorni nel caso che il bando di concorso sia relativo ad un ambito territoriale con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata mediante affissione per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune che ha indetto il bando e nelle sedi di decentramento nonché presso l'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) territorialmente competente, in luogo aperto al pubblico. La graduatoria viene altresì affissa negli albi pretori degli altri c |
||||||||||||||||||||||||
Art. 12 - Assegnazione degli alloggiAll'assegnazione degli alloggi si provvede secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. A tal fine, il soggetto attuatore o gestore dell'intervento edilizio, sei mesi prima della prevista ultimazione degli alloggi oppure entro otto giorni dalla data di disponibilità se trattasi di alloggi di risulta, deve comunicare al comune interessato ed alla commissione prevista dal precedente articolo 8 il numero degli alloggi da assegnare, fornendo i dati e le notizie comunque utili. Nei successivi quindici giorni il presidente della suddetta commissione invita coloro che sono utilmente collocati in graduatoria, dandone contestuale comunicazione al comune interessato, |
||||||||||||||||||||||||
Art. 13 - Accertamento del redditoAi fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente articolo 3 nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incomplete |
||||||||||||||||||||||||
Art. 14 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazioneLa graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente articolo 4 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, chiedono la revisione del punteggio. I bandi di aggiornamento sono emanati nel mese di settembre. La Giunta re |
||||||||||||||||||||||||
Art. 15 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazioneIn sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata, preventivamente alla scelta, la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione; ciò può essere effettuato contestualmente all'esame della documentazione di cui al precedente articolo 1 |
||||||||||||||||||||||||
Art. 16 - Assegnazione e standard dell'alloggioL'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente. |
||||||||||||||||||||||||
Art. 17 - Scelta dell'alloggioIl sindaco del comune che ha effettuato l'assegnazione, ai sensi del precedente articolo 16, ne invia comunicazione all'avente diritto ed all'ente gestore dell'alloggio da assegnare. L'ente gestore provvede al |
||||||||||||||||||||||||
Art. 18 - Consegna degli alloggiEffettuata la scelta degli alloggi tutti i documenti dell'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi per la registrazione e la memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Entro dieci giorni successivi alla scelta l'ente gestore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione e la successiva consegna degli alloggi. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno f |
||||||||||||||||||||||||
Art. 19 Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa1. La Giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni dei profughi, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai comuni, di persone senza tetto in drammatiche condizioni di bisogno, ivi compreso le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi pr |
||||||||||||||||||||||||
Art. 20 - Subentro nella domanda e nell'assegnazioneIn caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato. Il subentro nella domanda e nell'assegnazione è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima o dell'assegnazione. In casi di separazione giudiziale, di scioglimento |
||||||||||||||||||||||||
Art. 21 - Estensione dei diritti e degli obblighi sorgenti dall'assegnazioneTutti i membri del nucleo familiare, originario o naturale, dell'assegnatario conseguono con l'assegnazione pari diritti al godimento dell'alloggio in conformità alle norme della presente legge. L'indicazione nominativa dell'assegnatario sia in sede di |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO II - Norme per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
||||||||||||||||||||||||
Art. 22 - Programma di mobilitàAi fini della eliminazione di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitatiti di ca |
||||||||||||||||||||||||
Art. 23 - Bandi per la mobilitàPer l'attuazione del programma di mobilita indicato al precedente articolo è indetto a cura del competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) un bando generale, con le modalità di cui al precedente articolo 4. il bando riguarda tutti gli allogg |
||||||||||||||||||||||||
Art. 24 - Graduatoria per i cambiAlla raccolta e istruttoria delle domande provvede il competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari). La graduatoria è formata da una commissione nominata dall'I.A.C.P. e composta dal presidente dell'I.A.C.P., o un suo delegato, che la presiede e da non più di altri sei membri, di cui almeno uno in rappresentanza dell'ente gestore ed i restanti in rappresentanza del comune e degli assegnatari. I punteggi da attribu |
||||||||||||||||||||||||
Art. 25 - Aggiornamento della graduatoria per i cambiIl bando di cui al precedente articolo 23 è indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Bandi integrativi di aggiornam |
||||||||||||||||||||||||
Art. 26 - Elenchi di mobilitàIl competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) rileva, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le situazioni di sottoaffollamento anche per il patrimonio in gestione ad altri enti; degli assegnatari che si trovan |
||||||||||||||||||||||||
Art. 27 - Gestione della mobilitàPer la gestione del programma di mobilità dovranno essere osservati i seguenti criteri di massima: a) dovrà di norma essere favorita l'intesa fra gli assegnatari per il cambio consensuale degli alloggi; |
||||||||||||||||||||||||
Art. 28 - Provvedimento di mobilitàAppena l'ente gestore dispone di alloggi, che possono soddisfare le esigenze degli assegnatari inseriti nella graduatoria e negli elenchi di cui ai precedenti articoli, ne fornisce indicazione agli interessati con lettera raccomandata. L'int |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO III - Provvedimenti estintivi dell'assegnazione |
||||||||||||||||||||||||
Art. 29 - Annullamento dell'assegnazioneNei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione, il sindaco del comune competente territorialmente sull'alloggio assegnato dispone, con motivato provvedimento, l'annullamento dell'assegnazione. |
||||||||||||||||||||||||
Art. 30 - Decadenza dell'assegnazione1. Il sindaco del comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: |
||||||||||||||||||||||||
Art. 31 - Perdita della qualifica di assegnatario1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi del settantacinque per cento il limite massimo di reddito complessivo del nucleo fa |
||||||||||||||||||||||||
Art. 32 - Rilascio degli alloggi occupati senza titoloIl legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo. Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30, ferme restando le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO IV - Disciplina delle autogestioni |
||||||||||||||||||||||||
Art. 33 - Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioniGli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi: a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione; b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione |
||||||||||||||||||||||||
Art. 34 - Alloggi in amministrazione condominialeÈ fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dai momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gesto |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO V - Determinazione del canone di locazione degli alloggi |
||||||||||||||||||||||||
Art. 35 - Utilizzazione del canone di locazioneIl canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché a consentir |
||||||||||||||||||||||||
Art. 36 - Elementi per la determinazione del canonePer la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 2, gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi |
||||||||||||||||||||||||
Art. 37 - Caratteri oggettivi dell'alloggio1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto degli articoli 12, commi 1 e 2, e 13 della legge n. 392 del 1978. 2. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con la seguente specificazi |
||||||||||||||||||||||||
Art. 38 - Aggiornamento del canone di locazionePer gli alloggi ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precedente articolo 37 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale). Per gli alloggi ultimati prima della |
||||||||||||||||||||||||
Art. 39 - Calcolo del canone di locazione1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce di reddito: a) il canone di locazione non può essere superiore a lire quindicimila mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati ovvero, da certificazione emessa dalle preposte strutture sanitarie pubbliche, totalmente inabili al lavoro; N15 b) il canone sociale non può essere superiore al 4,2 per cento del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o d |
||||||||||||||||||||||||
Art. 40 - Collocazione nelle fasce di reddito |
||||||||||||||||||||||||
Art. 41 - Accertamento periodico del reddito e anagrafe dell'utenza1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è aggiornata ogni due anni dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 13 e le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 2. L'eventuale variazione della collocazione degli as |
||||||||||||||||||||||||
Art. 42 - Fondo sociale |
||||||||||||||||||||||||
Art. 43 - Morosità nel pagamento del canoneLa morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dell'assegnazione. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi in |
||||||||||||||||||||||||
TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie |
||||||||||||||||||||||||
Art. 44 - Bandi di concorso già pubblicatiL'assegnazione degli alloggi relativa a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere discip |
||||||||||||||||||||||||
Art. 45 - Emanazione dei nuovi bandiIn sede di prima applicazione della presente legge i bandi di concorso di cui al precedente articolo 4 sono emanati nel mese di settembre dell'anno successivo a |
||||||||||||||||||||||||
Art. 46 - Occupanti senza titolo1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga all'articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 27 luglio 1990 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di cui ai successivi commi. N26 2. L'assegnazione è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare dalla data i |
||||||||||||||||||||||||
Art. 47 - Organizzazione e rappresentanza sindacale assegnatariI comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla present |
||||||||||||||||||||||||
TABELLA A
|
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Edilizia residenziale
Convenzioni urbanistiche, tipologie e contenuti
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
19/12/2024
- Revisione prezzi in libertà da Italia Oggi
- Reverse charge sotto condizione da Italia Oggi
- Stop alle caldaie a gas dal 2025 da Italia Oggi
- Iva, così il Superbonus abbatte l’evasione da Italia Oggi
- Manovra, i revisori non lasciano ma raddoppiano. Verificheranno l’utilizzo dei fondi pubblici da Italia Oggi
- Ai professionisti il compito di relazionare che l’utilizzo dei contributi rispetti le finalità per cui sono concessi da Italia Oggi