L. R. Lazio 06/10/1998, n. 45 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 06/10/1998, n. 45

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).
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Art. 1. - (Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione

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Art. 2. - (Istituzione dell'ARPA)

1. È istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

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Art. 3. - (Attività dell'ARPA)

1. Le attività svolte dall'ARPA, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consistono, in particolare, in:

a) attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a:

1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;

2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;

3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;

4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;

b) attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali:

1) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;

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Art. 4. - (Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:

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Art. 5. - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'ARPA, nonché del rispetto delle direttive regionali.

3. Il direttore generale provvede alla direzi

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Art. 6. - (Collegio dei revisori)

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori dura in carica cinque

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Art. 7. - (Statuto e regolamento dell'ARPA)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale, in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo, le forme per lo svolgimento dell'attività dei due vicedirettori, nonché le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la for

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Art. 8. - (Bilancio di previsione, rendiconto generale e programmi di intervento dell'ARPA)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai

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Art. 9. - (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spettano alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ARPA.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regio

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Art. 10. - (Comitato regionale di indirizzo e verifica)

1. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, è istituito il comitato regionale di indirizzo e verifica, che è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale compete

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Art. 11. - (Organizzazione dell'ARPA)

1. L'ARPA è articolata in una struttura centrale e in sezioni provinciali ai sensi degli articoli 12 e 13 e secondo i seguenti criteri:

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Art. 12. - (Struttura centrale)

1. La struttura centrale dell'ARPA svolge le funzioni centralizzate relative al personale, al bilancio e alla ragioneria, al patrimonio, all'informazione, nonché alla promozione, al coordinamento e alla verifica di qualità delle attività.

2. La struttura centrale è articolata in un servizio tecnico e in un servizio amministrativo, cui sono preposti rispettivamente il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.

3.

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Art. 13. - (Articolazione delle sezioni provinciali)

1. Le sezioni provinciali dell'ARPA sono articolate in servizi tecnici e servizi territoriali, cui spettano i compiti istituzionali de

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Art. 14. - (Comitati provinciali di coordinamento)

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 16 ed al fine di assicurare il coordinamento tecnico delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA con gli enti locali, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e con le sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, presso ciascuna provincia sono istituiti i comitati provinciali di coordinamento con il compito di:

a) formulare pr

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Art. 15. - (Consulenze e collaborazioni)

1. L'ARPA stipula con l'agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con altri enti ed istituti anche di ricerca internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali, nonché di corsi di formazione professionale e aggiornamento del proprio personale.

1 bis. La Regione

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Art. 16. - (Rapporti con la Regione, gli enti locali e le aziende USL)

1. La Regione e gli enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a e b). N1

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Art. 17. - (Esercizio integrato e coordinato delle funzioni tra ARPA e dipartimenti di prevenzione)

1. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione esercitano le proprie attività in modo integrato e coordinato, sulla base del riparto di

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Art. 18. - (Consulenze e prestazioni a terzi)

1. L'ARPA, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni,

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Art. 19. - (Personale e dotazioni strumentali dell'ARPA)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e success

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Art. 20. - (Finanziamento dell'ARPA)

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e

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Art. 21. - (Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua, con propria deliberazione,

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Art. 22. - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 e la legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 sono abrogate con effetto dalla data di adoz

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Art. 23. - (Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), sono istituiti per memoria nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998 i

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Allegato A - Riparto di competenze tra dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e Agenzia Regionale per la protezione ambientale

N4

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IGIENE PUBBLICA: tutela della salute con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi di tipo chimico, fisico, biologico per le popolazioni, alla profilassi delle malattie infettive diffusive ed al controllo degli eventi epidemici; igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo e cosmetici.

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