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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/02/2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
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CAPO I - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC
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Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell’ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ord

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Art. 2 - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 a far data dall’1 giug

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Art. 3 - Competenze dell’Ente

1. L’Ente provvede in particolare, con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera a):

a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;

b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;

c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la progr

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Art. 4 - Scuola regionale per il restauro

1. Per le final

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Art. 4-bis - Scuola Merletti

N11

1. All’esito del processo previsto dall’articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, l’Ente regionale per il patrimonio cul

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Art. 5 - Programmazione dell’attività dell’Ente

1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli

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Art. 6 - Funzioni della Regione

1. La Regione, nei confronti dell’Ente, esercita le seguenti funzioni:

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Art. 7 - Organi

1. Sono organi

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Art. 8 - Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Ente ed è responsabile della sua gestione.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo e la programmazione triennale di cui all’

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Art. 9 - Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

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Art. 10 - Comitato d’indirizzo scientifico

1. Al fine di fornire all’Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione della programmazione di cui all’articolo 5 e in merito all’organizzazione dell’attività dell’Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d’indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:

a) un esperto designato dall’Università degli Studi di Trieste;

b) un esperto designato dall’Università degli Studi di Udine;

c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei

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Art. 11 - Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia

1. Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all’Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all’articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da:

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Art. 12 - Organizzazione interna

1. La Regione d

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Art. 13 - Conferimento incarichi

1. L’incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata massima quinquennale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell’Amministrazione regionale.

2. Per l’attribuzione dell’incarico sostitutorio del Direttore generale si applica la disciplina prevista per i Direttori centrali dell’Amministrazione regionale.

3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell’incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

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Art. 14 - Dotazione finanziaria dell’Ente

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell’Ente:

a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;

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Art. 15 - Personale dell’Ente

1. Il personale dell’Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il personale regionale in servizio presso l’Istituto e presso l’Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all’

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Art. 16 - Patrimonio e contabilità

1. L’Ente è dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità e all’acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento, nonché all'incremento delle proprie collezioni. N7

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all’articolo 1, comma 1,

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Art. 17 - Collezioni della Provincia di Gorizia

N4

1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla

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Art. 18 - Vigilanza

1. La Giunta re

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Art. 19 - Procedure di soppressione e norme transitorie

1. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un Commissario straordinario presso l’Istituto e presso l’Azienda, al quale sono attribuiti i compiti e le attività amministrative e contabili, elencati in dettaglio, relativi alla procedura di soppressione dell’Istituto e dell’Azienda e alla creazione dell’Ente.

2. L’incarico di Commissario è conferito, contestualmente al conferimento dell’incarico di Direttore generale, a un dirigente del ruolo unico regionale. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un’indennità relativa all’incarico.

3. Dalla data di nomina del Commissario:

a) sono sciolti il Comitato di consulenza scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 e il Comitato di indirizzo scientifico di cui alla legge regionale 32/2002;

b) il Consiglio di amministrazione dell’Azienda non svolg

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Art. 20 - Coordinamento normativo

1. Nelle leggi

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CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E NORME FINALI
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Art. 21 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16/2014

1. Al comma 3 d

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Art. 24 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 23/2015

1. Al comma 4 d

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Art. 25 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 23/2015

1. All’articolo 37 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 26 - Modifica all’articolo 48 della legge regionale 23/2015

1. Dopo il comma 5 dell’

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Art. 27 - Reviviscenza di norme

1. A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all’articolo 22, commi primo e terzo, e all’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per

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Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2013

1. Al comma 1 b

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Art. 30 - Art. 34 Omissis

 

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Art. 35 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Omissis

 

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica