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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/07/2015, n. 0144/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/07/2015, n. 0144/Pres.
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- D. Pres. R. 18/08/2022, n. 0108/Pres.
- D. Pres. R. 20/12/2017, n. 0290/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce: - all’articolo 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione; |
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TITOLO I DISPOSIZIONI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. In attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in conformità all’articolo 63 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla |
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Art. 2 - (Finalità)1. Con il presente regolamento si intendono perseguire le seguenti finalità: a) assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando non autosuff |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ampliamento: l’aumento del numero dei posti o del numero dei locali destinati alle medesime prestazioni sanitarie e sociosanitarie già autorizzate o da destinare a funzioni sanitarie e sociosanitarie agg |
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TITOLO II - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI |
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CAPO I - DEFINIZIONE DEI PROFILI DI BISOGNO |
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Art. 4 - (Profili di bisogno delle persone accolte)1. Le persone che accedono ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani presentano profili di bisogno correlati all’omogeneo assorbimento di risorse sanitarie e assis |
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CAPO II - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI |
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Art. 5 - (Definizione e destinatari)1. I servizi semiresidenziali per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo diurno finalizzati a ritardare il decadimento psico-fisico della persona anziana e a fornire sostegno e sollievo alle s |
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Art. 6 - (Classificazione dei servizi semiresidenziali)1. In base alle caratteristiche strutturali e alla tipologia di utenza che sono autorizzati ad accogliere, i servizi semiresidenziali per anziani sono suddivisi nel |
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CAPO III - RESIDENZE PER ANZIANI |
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Art. 7 - (Definizione e destinatari)1. Le residenze per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo continuo finalizzati a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle persone anziane che non poss |
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Art. 8 - (Classificazione delle residenze già funzionanti e delle residenze in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento)1. Sono considerate già funzionanti le residenze per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 11 maggio 2001, che svolgono un’attività di accoglimento residenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 9 - (Classificazione delle residenze di nuova realizzazione)1. Sono considerate di nuova realizzazione le residenze per anziani la cui autorizzazione alla realizzazione è rilasciata successivamente alla data del 04 maggio 2018. N25 2. In base al numero di posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di pers |
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CAPO IV - NUCLEI STRUTTURALI |
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Art. 10 - (Definizione)1. Al fine di fornire risposte coerenti con i profili di bisogno delle persone accolte, le residenze per anziani non autosufficienti sono articolate in nuclei strutturali. |
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Art. 11 - (Tipologie di nuclei nelle residenze già funzionanti)1. Nell’ambito del processo di riclassificazione, disciplinato dal Titolo X, le residenze già funzionanti o in corso di realizzazione, come definite |
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Art. 12 - (Tipologie di nuclei nelle residenze di nuova realizzazione)1. Le residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all’articolo 9 sono articolate nelle seguenti tipologie di nuclei strutturali: |
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TITOLO III - PRESTAZIONI |
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Art. 13 - (Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani)1. Alle persone accolte nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani sono garantiti: |
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Art. 14 - (Prestazioni sociosanitarie)1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono l’insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dai servizi semiresidenziali e dalle residenze per anziani e sono erogate dagli operatori in possesso delle qualifiche di operatore sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secon |
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Art. 15 - (Operatori privi di titolo con esperienza)1. Agli operatori di cui all’artico |
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Art. 16 - (Assistenza medica)1 |
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Art. 17 - (Assistenza infermieristica)1. L’assistenza infermieristica è assicurata dall’infermiere e comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio |
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Art. 18 - (Assistenza riabilitativa)1. L’assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista e, ove necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attiv |
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Art. 19 - (Altre prestazioni sanitarie)1. Nelle residenze per anziani, l’assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica s |
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Art. 20 - (Servizio di vitto)1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano il servizio di vitto attraverso gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio è organizzato in modo da assicurare il mantenimento e il recupero delle condizioni di salute delle persone accolte e fa |
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Art. 21 - (Altre attività)1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano le seguenti attività alberghiere: a) servizio di pulizia ambientale, a gestione diretta o affidamento esterno; |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE |
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Art. 22 - (Assetto organizzativo e sistema delle responsabilità)1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani sono organizzati secondo un modello gestionale coerente con l’autorizzazione rilasciata e con i bisogni degli utenti accolti. 2. Nei |
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Art. 22-bis - (Direzione sanitaria)1. Le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello devono garantire la presenza di un Direttore sanitario che assume la responsabilità e il compito di curare ogni aspetto igienico-organizzativo in ambito sanitario. Il Direttore sanitario svolge ogni attività di indirizzo, gestione e vigilanza finalizzata al governo del sistema igienicosanitario e di tutela della salute |
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Art. 23 - (Modalità di accesso e rivalutazione delle persone accolte)1. Al fine di garantire l’appropriatezza degli accoglimenti, l’accesso a tutte le tipologie di residenze per anziani e ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, ivi compresa l’accoglienza diurna di cui all’articolo 25, comma 6, avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, attraverso l’utiliz |
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Art. 24 - (Debito informativo minimo)1. I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e tutte le tipologie di residenze per anziani forniscono periodicamente le informazioni r |
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TITOLO V - REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI |
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Art. 25 - (Definizioni e caratteristiche)1. I requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali e delle residenze già funzionanti, di quelle in corso di realizzazione, nonché dei servizi semiresidenziali e delle residenze di nuova realizzazione sono definiti negli allegati B, C, C-bis e D del presente regolamento. N42 2. I requisiti minimi autorizzativi sono diversificati in relazione alla tipologia del servizio offerto e riguardano: a) la capacità ricetti |
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Art. 26 - (Requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della legge regionale 6/2006, l'autorizzazione ha carattere personale e viene rilasciata ai titolari gestori dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani; non è rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di: a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni; b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro |
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Art. 27 - (Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi)1. I requisiti minimi di cui all’allegato B del presente regolamento si applicano: a) alle residenze per anziani già funzionanti di cui all’articolo 8, comma 1 e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X, compresi gli interventi di trasferimento di sede previsti nell’ambito del processo di riclassificazione, a condizione che l’immobile sede del trasferimento garantisca un’offerta minima di 30 posti letto e massima di 120 posti letto; b) alle residenze di cui alla lettera a), oggetto di interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzi |
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TITOLO VI - AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI |
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CAPO I - AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 28 - (Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti)1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, già autorizzati all’esercizio, sono |
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Art. 29 - (Autorizzazione delle residenze per anziani autosufficienti )1. La realizzazione di nuove residenze per anziani autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede di residenze per anziani autosufficienti già autorizzate all’esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità con la programmazione attuativa locale, la quale non pre |
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Art. 30 - (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione)1. Il soggetto, che intende realizzare uno degli interventi previsti agli articoli 28 e 29, presenta la domanda di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio, redatta in conformità al modello 1 dell’allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comu |
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Art. 31 - (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani autosufficienti di cui agli articoli 28 e 29 devono rispettare i requisiti previsti negli allegati al presente regolamento. 2. Il soggetto che intende ottenere l’autorizzazione all’esercizio presenta, prima dell’avvio dell’attività, la domanda di autorizzazione all’esercizio al Comune competente per territorio, redatta in conformità al modello 2 dell’allegato F al presente regolame |
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Art. 32 - (Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’esercizio) |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 33 - (Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti)1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti già autorizzati all’esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell’autorizzazione medesima. |
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Art. 34 - (Autorizzazione delle residenze per anziani non autosufficienti)1. La realizzazione di nuove residenze per anziani non autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze per anziani non autosufficienti già autorizzate all’esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell’autorizzazione medesima. N61 |
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Art. 35 - (Autorizzazione delle residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente)1. La realizzazione di nuove residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente già autorizzate all’esercizio, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale di servi |
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Art. 36 - (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione)1. Il soggetto che intende realizzare uno degli interventi di cui agli articoli 33, 34 e 35, presenta al Comune competente per territorio, la domanda di autorizzazione alla realizzazione, redatta in conformità al modello 4 dell’allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune: |
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Art. 37 - (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani non autosufficienti nonché le residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente devono rispettare i requisiti minimi autorizzativi previsti dal presente regolamento. 2. Il soggetto che intende ottenere l’autorizzazione all’esercizio presenta, prima dell’avvio dell’attività, all’Azienda sanitaria competente per territorio, la domanda di autorizzazione all’esercizio, redatta in conformità al modello 5 dell’allegato F al presente regolamento, cor |
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Art. 38 - (Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’esercizio) |
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TITOLO VII - FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO |
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CAPO I - VIGILANZA SUI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E SULLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 39 - (Vigilanza)1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani autosufficienti è esercitata dai Comuni in forma associata negli ambiti territoriali come previsto dall’articolo 17 della legge regionale 6/2006. N12 |
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CAPO II - VIGILANZA E CONTROLLO SUI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E SULLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 40 - (Vigilanza)1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonché sulle residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente è esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e consiste: a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; |
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Art. 41 - (Controllo di appropriatezza)1. La funzione di controllo di appropriatezza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonché sulle residenze destinate all’accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente è esercitata dall’Azienda sanitaria periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e consiste: |
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TITOLO VIII - SANZIONI |
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CAPO I - SANZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 42 - (Sanzioni)1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani autosufficienti. |
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CAPO II - SANZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI |
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Art. 43 - (Sanzioni)1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani non autosufficienti nonché alle r |
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TITOLO IX - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI GIÀ FUNZIONANTI |
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Art. 44 - (Autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti) |
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Art. 45 - (Autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti) |
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TITOLO X - PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE GIÀ FUNZIONANTI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 46 - (Definizione del processo e vincoli attuativi)1. La riclassificazione è il processo attraverso il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 17/2008, le residenze destinate all’accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta reg |
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Art. 47 - (Fasi attuative) |
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Art. 48 - (Ambito territoriale di attuazione) |
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Art. 49 - (Livello di classificazione garantito)1. Alle residenze viene garantito il rilascio di un nuovo atto autorizzativo per uno dei livelli di classificazione indicati nell’allegato E del presente regolamento se: |
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Art. 50 - (Valutazione dei bisogni delle persone accolte) |
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CAPO II - FASE PRELIMINARE |
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Art. 51 - (Acquisizione indirizzi di posta elettronica certificata) |
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Art. 52 - (Acquisizione delle informazioni)1. Al fine di acquisire le informazioni relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e ai requisiti tecnologici, la Direzione centrale invia alle residenze oggetto di nuova classificazione: a) una scheda contenente le caratteristiche strutturali ed edilizie e i requisiti tecnologici che le residenze hanno dichiarato di possedere nell’ambito delle azioni propedeutiche al processo di riclassificazione del sistema residenziale per anziani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 8 giugno 2007; N15 b) un questionario relativo alle caratteristiche strutt |
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Art. 53 - (Predisposizione dei fascicoli)1. Sulla base dei dati dichiarati dal titolare e di quelli eventualmente acquisiti a seguito delle integrazioni e delle verifiche di cui all’articolo 52, commi 4 e 5, la Direzione centrale redige per ciascuna residenza un fascic |
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CAPO III - FASE VALUTATIVA |
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Art. 54 - (Presentazione della domanda di nuova autorizzazione)1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all’articolo 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l’indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo. 2. Il titolare può presentare la domanda di nuova autorizzazione per: |
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Art. 55 - (Istruttoria della documentazione pervenuta)1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di nuova autorizzazione di cui all’articolo 54, la Direzione centrale effettua l’istruttoria “della documentazione pervenuta” e, in caso di necessità, richiede l’ulteriore documentazione integrativa o sostitu |
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Art. 56 - (Valutazione del livello di classificazione richiesto)1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l’ammissibilità del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 e rilascia un parere non vincolante secondo le modalità di cui al comma 5. 2. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione: a) la residenza, sulla base delle informazioni dichiarate in fase pre |
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CAPO IV - FASE AUTORIZZATIVA |
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Art. 57 - (Rilascio dei nuovi atti autorizzativi)1. L’Azienda sanitaria procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, entro 90 giorni dal ricevimento del parere della Direzione di cui all’articolo 56, comma 5, secondo i criteri indicati ai successivi commi. 2. Il nuovo atto autorizzativo è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzio-ne centrale e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto, di cui all’articolo 56. 3. A seguito dell’eventuale acquisizione di ulteriori elementi valutativi, l’Azienda sanitaria può di-scostarsi dall’esito della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto. 4. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza: a) la denominazione della residenza; b) l’ubicazione della struttura residenziale; |
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CAPO V - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO RILASCIATE IN DEROGA TEMPORANEA |
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Art. 58 - (Conferma delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate in deroga temporanea)1. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’esercizio in deroga temporanea, terminati gli interventi di adeguamento nei tempi stabiliti, presentano domanda all’Azienda sanitaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione all� |
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Art. 59 - (Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento)1. I termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento possono essere prorogati per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilità o volontà del titolare della residenza. 2. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’esercizio in deroga temporanea, che non provvedono a realizzare o a ultimare gli interventi di adeguamento entro i tempi stabili, inviano all’Azienda sanitaria, almeno quindici giorni p |
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Art. 60 - (Atti conseguenti alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata in deroga temporanea)1. Nei casi in cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata in deroga temporanea, l’Azienda sanitaria provvede: |
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TITOLO XI - NORME FINALI |
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Art. 61 - (Modifiche degli allegati al presente regolamento) |
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Art. 62 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) il Decreto del President |
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Art. 63 - (Norme transitorie)1. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all’articolo 57, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 83/1990, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1966/1990, dal Decreto del Presidente della Giunta region |
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Allegato F (riferito all’articolo 30) - Modelli fac-simili |
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Allegato F-bis (riferito all’articolo 57) - Livelli di nuova classificazione rilasciabili in deroga temporaneaParte di provvedimento in formato grafico |
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