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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 30/07/2015, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/07/2023, n. 7
- L.R. 20/05/2021, n. 4
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- L.R. 18/07/2017, n. 16
- L.R. 18/07/2017, n. 14
- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 29/07/2016, n. 13
- L.R. 30/05/2016, n. 9
- L.R. 09/05/2016, n. 7
- L.R. 29/12/2015, n. 22
- L.R. 21/10/2015, n. 17
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TITOLO I - PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE |
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CAPO I - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI PER I SUCCESSIVI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali. 2. Sono oggetto specifico della presente legge: a) la defin |
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Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo. 2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'arti |
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Art. 3 - Principi per il riparto delle funzioni amministrative1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale: a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione; b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna; c) di governo delle aree vaste delle Province; d) d |
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Capo II - Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale |
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Art. 4 - Ruolo e funzioni della Regione1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e con |
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Art. 5 - Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano. |
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Art. 6 - Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti |
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Art. 7 - Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la |
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Art. 8 - Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 20121. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge. 2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali. 3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del terr |
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Art. 9 - Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 19961. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni. 2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole "e alle Province" sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell'articolo 10 della |
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Capo III - Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa |
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Art. 10 - Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali. 2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore r |
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Art. 11 - Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a g |
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Art. 12 - Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti: a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni ogget |
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Capo IV - Omissis
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TITOLO II - DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014 |
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Capo I - Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile |
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Sezione I - Riordino delle funzioni amministrative |
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Art. 14 - Oggetto e principi1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie: a) risorse idriche; b) inquinamento atmosferico, elettromagne |
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Art. 15 - Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti. 2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre: a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico; b) l'autorizzazione sismica degli interventi d |
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Sezione II - Funzioni in materia di ambiente e di energia. agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna |
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Art. 16 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia". 2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) “, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19”N30. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale. 3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a: a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad aut |
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Art. 17 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare: a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale; b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato; c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale; d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato; e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all' |
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Sezione III - Parchi e biodiversità |
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Art. 18 - Enti di gestione per i parchi e la biodiversità1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano). 2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni: a) gestione delle Riserve naturali regionali; b) N36 c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata; |
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Sezione IV - Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile |
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Art. 19 - Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile). 2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina |
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Art. 20 - Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segret |
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Sezione V - Riordino delle funzioni amministrative dei comuni e delle loro unioni |
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Art. 21 - Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999. 2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni: a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale |
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Sezione VI - Disposizioni finali |
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Art. 22 - Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestion |
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Capo II - Trasporti e viabilità |
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Art. 23 - Oggetto1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Reg |
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Sezione I - Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità |
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Art. 24 - Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore. 2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di: a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna; b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari region |
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Art. 25 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi am |
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Art. 26 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, class |
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Art. 27 - Catasto delle strade e archivio regionale delle strade1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali. 2. La Re |
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Art. 28 - Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai t |
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Art. 29 - Decorrenza e continuità delle funzioni1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Sezione II - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna |
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Art. 30 - Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna |
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Art. 31 - Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relati |
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Art. 33 - Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009 “a decorrere dal 1° gennaio 2016” N1, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo. 2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e |
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Art. 34 - Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto “dall’articolo 67, comma 1” |
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Art. 35 - Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate. 2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del |
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Capo III - Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura |
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Art. 36 - Oggetto1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed eserciz |
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Sezione I - Funzioni in materia di agricoltura |
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Art. 37 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie |
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Art. 38 - Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura |
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Art. 39 - Conferenza agricola1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed |
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Sezione II - Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne |
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Art. 40 - Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sa |
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Art. 41 - Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali s |
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Sezione III - Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura |
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Art. 42 - Funzioni della Regione.1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, |
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Sezione IV - Disposizioni finali |
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Capo IV - Attività produttive, commercio e turismo |
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Art. 44 - Oggetto1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commer |
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Art. 45 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44. 2. La Regione esercita inoltre: a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo. |
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Art. 47 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a: a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale; b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle i |
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Art. 48 - Funzioni di area vasta a finalità turistica1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nel |
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Capo V - Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani |
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Art. 49 - Oggetto1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, |
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Sezione I - Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro |
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Art. 50 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni in materia di: a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale; |
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Art. 51 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di: a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Region |
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Art. 52 - Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della q |
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Art. 53 - Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con dis |
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Art. 54 - Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente: "Art. 32-bis (Agenzia regionale per il lavoro) — 1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004. 2. L'Agenzia provvede a: a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro); b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale; c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP; d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati; |
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Art. 55 - Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare: a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi; |
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Sezione II - Norme in materia di cultura, sport e giovani |
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Art. 56 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di: a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione |
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Art. 57 - Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze |
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Capo VI - Sanità e politiche sociali - Sezione I - Oggetto e disposizioni generali |
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Art. 58 - Oggetto1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza |
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Art. 59 - Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politich |
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Art. 60 - Conferenze territoriali sociali e sanitarie1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi |
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Art. 61 - Comitati di distretto1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanita |
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Art. 62 - Esercizio associato delle funzioni1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le |
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Sezione II - Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi |
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Art. 63 - Sanità pubblica1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni: |
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Art. 64 - Organizzazione del servizio farmaceutico1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione: a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL; b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti; c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni. |
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Art. 65 - Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014. 2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità |
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Sezione III - Norme transitorie |
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Art. 66 - Disposizioni transitorie in materia sociale1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione |
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TITOLO III - Disposizioni finali |
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Capo I - Disposizioni transitorie |
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Art. 67 - Disposizioni generali in materia di personale1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo. 2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all'articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia. 3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014. 4. L'Osservatorio regionale, in particolare: a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legg |
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Art. 68 - Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto sal |
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Art. 69 - Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio. |
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Art. 70 - Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missi |
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Art. 71 - Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione |
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Art. 72 - Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa |
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Art. 73 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilan |
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Art. 74 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) esercita il con |
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Capo II - Modifiche e abrogazioni di norme |
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Art. 75 - Oggetto1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie: |
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Sezione I - Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di comuni e di esercizio associato delle funzioni |
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Art. 76 - Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 20121. All'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono appo |
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Sezione II - Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia |
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Art. 77 - Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 20041. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. |
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Art. 78 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 20041. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Autorità competente) — 1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. 2. Qualora un'istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra |
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Sezione III - Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità |
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Art. 79 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 19991. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "funzioni amministrative" sono inserite le seguenti: "di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province"; b) il comma 2 è abrogato. 3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate. |
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Art. 80 - Omissis
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Sezione IV - Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale |
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Artt. 81-83 – Omissis
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Art. 84 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005.1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazi |
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Sezione V - Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport |
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Art. 85 - Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 19991. - 3. Omissis 4. L'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Funzioni dei Comuni 1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le |
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Art. 86 - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 20001. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente: "l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate |
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Art. 87 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 20001. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale". 3. L'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Funzioni degli enti local |
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Sezione VI - Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali |
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Art. 88 - Abrogazioni1. - 2. Omissis 3. Sono abrogati i seguenti articoli de |
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Sezione VII - Omissis
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