L.R. Emilia Romagna 07/02/2005, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Emilia Romagna 07/02/2005, n. 1

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile.
Testo coordianto con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/07/2012, n. 9
- L.R. 30/04/2015, n. 2
- L.R. 18/07/2017, n. 16
- L.R. 20/12/2018, n. 21
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - Principi generali
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Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.

2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane

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Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

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Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

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TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
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Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e re

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Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati

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Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

a) alla rilevazione, raccolta,

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Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comi

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Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

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Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità

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Art. 10 - Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessa

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Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

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Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

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Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, N6 sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

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CAPO II - Rete operativa di protezione civile
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Sezione I - Strumenti e strutture operative
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Art. 14 - Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Preside

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Art. 15 - Convenzioni e contributi

1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al f

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Art. 16 - Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselez

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Sezione II - Volontariato di protezione civile
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Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gr

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Art. 18 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:

a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche

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Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art

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TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
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CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile
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Art. 20 - Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.

2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna,

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Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

a) il Direttore;

b) il Revisore unico.N4

2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti “e dipendenti” N1 regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperien

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Art. 22 - Personale dell'Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

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Art. 23 - Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;

b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) dal Coordinatore regionale del

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CAPO II - Disposizioni finanziarie
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Art. 24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile

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33224 5167339
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 25 - Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorch&eac

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Art. 26 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Discipl

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