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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 26/11/2020, n. 7
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Art. 2 - Trasferimento dell'esercizio delle funzioni dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione1. I compiti e le attribuzioni esercitati dall'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), riordinato con legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione-Emilia- Romagna), dal 1° gennaio 2021 sono riassunti dalla Regione. Dalla medesima data l'IBACN cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla soppressione dell'istituto come previsto al comma 7. 2. Gli orga |
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Art. 3 - Funzioni della Regione in materia di patrimonio culturale1. La Regione, dalla data di cui all'articolo 2 comma 1, oltre all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), assume la gestione delle funzioni già assegnate all'IBACN dall'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 nel settore del patrimonio culturale del territorio regionale. In particolare, la Regione: a) promuove, svolge e sostiene attività conoscitiva e |
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Art. 4 - Modalità di svolgimento delle funzioni1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 la Regione opera mediante interventi diretti, tra i quali l'acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche e l'organizzazione di iniziative ed eventi. 2. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) e g) può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati ivi compresi i soggetti del Terzo settor |
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Art. 5 - Comitato scientifico per il patrimonio culturale1. Al fine di qualificare le politiche regionali grazie all'apporto delle migliori competenze del territorio è istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, di seguito denominato Comitato scientifico. Il Comitato |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 20001. L'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Funzioni della Regione 1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre: a) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali; b) supporta gli enti locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; |
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 20001. L'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Modalità di svolgimento delle funzioni regionali 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 la Regione può: a) attuare interventi diretti, tra i quali l'acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l'organizzazione di iniziative ed eventi; b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni; c) stipulare convenzioni con gli enti |
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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 20001. L'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Programmazione regionale |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 20011. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 1 dell |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 20041. Il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regio |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 20041. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. |
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Art. 12 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 29 del 1995, nell'ambito delle Missioni 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 8 - Statistica e sistemi informativi e 5 - Tutela e valorizzazione |
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Art. 17 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla presente le |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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