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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 30/06/2008, n. 10
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[Premessa]Omissis |
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CAPO III - Interventi per la valorizzazione dei territori montani |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 20041. Alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 R (Legge per la montagna), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della presente legge si definiscono: a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b); b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale."; b) dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "5 bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana."; c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Conferenza per la montagna 1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati. 2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis. 3. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione."; d) al comma 2 dell'articolo 3 le parole "sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni coinvolti" sono sostituite dalle parole "sentite le Province e le Comunità montane coinvolte;"; e) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 3 bis Programma regionale per la montagna 1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale: a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale |
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Art. 28- 29 -30 -31 -32 |
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Art. 33 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 19991. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999. |
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