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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 28/12/2021, n. 31
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L. R. Campania 28/12/2021, n. 31
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TITOLO I - Disposizioni in materia di entrate e di contenimento della spesa |
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Art. 1 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonom |
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Art. 2 - Art. 3 - Omissis
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TITOLO II - Interventi a sostegno delle politiche regionali |
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Capo I - Capo III - Omissis
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Capo IV - Interventi per gli enti locali, la cultura della legalità e la sicurezza urbana |
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Art. 18 - Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali1. All'articolo 17 della legge regionale n. 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 19 - Promozione della cultura della legalità e della sicurezza urbana1. Al fine di garantire continuità agli interventi regionali volti a sostenere la più ampia diffusione della cultura della legalità e assicurare la sicurezza urbana, sono disposti i seguenti interventi: a) l' |
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Capo V - Interventi per il governo del territorio e per l'ambiente |
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Art. 20 - Fondo di sostegno abitativo e promozione della qualità dell'architettura1. Il Fondo di sostegno abitativo, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2020 |
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Art. 21 - Disposizioni in materia di rinnovamento delle autovetture inquinanti |
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Capo VI - Interventi per lo sviluppo del sistema agroalimentare campano |
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Art. 22 - Istituzione della Consulta Regionale dei Distretti del cibo1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera), dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: "Art. 9-bis (Consulta regionale) 1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale dei Distretti del cibo, di seguito denominata "Consulta", quale organismo consultivo e propositivo della Regione in relazione agli interventi previs |
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Capo VII - Omissis
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TITOLO III - Disposizioni di semplificazione dell'ordinamento regionale e di manutenzione normativa |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e tempi certi del procedimento1. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 2. Alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 26 - Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica1. Al fine di accelerare i processi di pianificazione urbanistica, in vista dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai progetti strategici relativi ai programmi regionali e comunitari, le varianti agli strumenti urbanistici comunali sono approvati con i termini ridotti della metà rispetto alle previsioni delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti. Restano immutati solo i termini relativi alla proposizione delle osservazioni alle varianti. Le disposizioni del presente articolo in ragione della loro natura sono vigenti fino al 31 dicembre 2024 e si applicano alle varianti e agli s |
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Art. 27 - Disposizioni di semplificazioni in materia edilizia1. Al fine di consentire anche interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico connessi alle agevolazioni fiscali ecosismabonus sono previste le seguenti disposizioni semplificative relative all'attività edilizia. Tali interventi rientrano sempre nella manutenzione straordinaria e sono assentibili ovunque questa sia ammessa. 2. Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella |
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Art. 28 - Modifiche normative in materia di urbanistica1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014) sono soppresse le parole "l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi". 2. L'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato: a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi. 2. Ai fini dell'adozione del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, i consorzi convocano una conferenza a cui partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti competenti a deliberare gli atti |
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Art. 29 - Disposizioni di semplificazione in materia di ZES1. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), è così sostituito: "1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in attuazione del modello di governance delle ZES introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come |
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Art. 30 - Disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa1. All'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 171. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i s |
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Art. 33 - Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale.1. Nell'intero testo della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) le parole "contratto di servizio" sono sostitute dalle seguenti: "carta dei servizi". 2. Omissis 3. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole "entro |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 151. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, le parole "è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "è suddiviso in 6 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6"; b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in sei Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A e di seguito così denominati: a) Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli; b) Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli; c) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno; d) Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli; e) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta; f) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente centodiciassette Comuni della provincia di Avellino e i comuni della provincia di Benevento."; c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti."; d) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati, fatta eccezione per l'Ambito Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto diversi dal Consiglio di distretto "Città di Napo |
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Art. 36 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo.1. Alla lettera b) del comma 6-bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale), le parole "ai fini della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti "ai fini della tutela dell'incolumità delle persone". 2. All'articolo 20 della legge regionale n. 38/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. |
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Allegato 1 - Omissis
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