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L. R. Campania 06/12/2013, n. 19

Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
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Art. 1 - (Disposizioni generali e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), dell'

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Art. 2 - (Natura giuridica)

1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.

2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:

a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammi

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Art. 3 - (Organi amministrativi)

1. Gli organi del consorzio Asi sono:

a) il consiglio generale;

b) il presidente;

c) il comitato direttivo;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) l’organismo indipendente di valutazione. N8

2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

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Art. 4 - (Funzioni dei consorzi Asi)

1. I consorzi Asi promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai consorzi Asi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all’adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi Asi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese. N12

2. A tale scopo, i consorzi Asi adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all’articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.

3. I consorzi Asi adottano propri programmi di sviluppo, previsti nell’articolo 13, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

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Art. 5 - (Gestione economica. Piani economici e finanziari)

1. I mezzi finanziari dei consorzi Asi sono determinati:

a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;

b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai consorzi;

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Art. 6 - (Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale)

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale Asi prevista nel comma 2.

2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua, attraverso i consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1 e, in particolare, nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati industriali, adotta le linee di indirizzo dell'attivi

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Art. 7 - (Competenze del Presidente della Giunta Regionale.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario ad ac

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Art. 8 - (Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali.)

1. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi. N2

2. Ai fini dell'adozione del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, i consorzi convocano una conferenza a cui partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta e assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate sostituiscono i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti. N2

3. Alla conferenza si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti della medesima legge n. 241/1990. N19

4. Il piano è adottato dal consiglio gene

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Art. 9 - (Qualificazione delle aree industriali)

1. Le aree industriali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell’articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2006).

2. La Regione, su istanza del consorzio Asi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come Apea, ai

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Art. 10 - (Riacquisto aree assegnate)

1. I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possi

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Art. 11 - (Riacquisizioni)

1. In caso di cessazione dell’attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi Asi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell’immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal consorzio Asi competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.

2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell’iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal consorzio Asi.

3. I consorzi Asi competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell’attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal consorzio Asi competente sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, hanno

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Art. 12 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano consortile.)

1. I consorzi Asi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediament

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Art. 13 - (Programmi di sviluppo)

1. Ciascun consorzio Asi, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla Giunta regionale che si esprime entro il termine di trenta gi

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Art. 14 - (Contenuto del programma di sviluppo)

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

2. Il programma di sviluppo deve contenere:

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Art. 15 - (Attività indiretta)

1. I consorzi Asi e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:

a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;

b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e del

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Art 16 - (Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)

1. Il consorzio Asi può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e c

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Art. 17 - (Contributo soci consorziati)

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di sottoscrizione

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Art. 18 - (Norme transitorie e finali)

1. I consorzi Asi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro sessanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge

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Art. 19 - (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a ca

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Art. 20 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

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