L. R. Campania 16/04/2012, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 16/04/2012, n. 7

Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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Articolo 1 - Oggetto e finalità

N1

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Articolo 2 - Obiettivi

N1

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dell'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa vigente, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.

2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire

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Articolo 3 - Piano strategico per i beni confiscati

N1

1. Il Piano strategico per i beni confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

2. La Regione adotta, con cadenza triennale il Piano, sentito l'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'articolo 6 e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

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Articolo 3-bis - Programmazione annuale

N2

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Articolo 4 - Fondo unico per i beni confiscati

1. È istituito il Fondo unico per i beni confiscati, di seguito denominato Fondo, ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna delle quali denominata Azione:

a) Azione per le ristrutturazioni, sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al

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Articolo 5 - Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate

1. Ai fini della bonifica e della conseguente reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate, il Presidente della Regione Campania promuove la stipula di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello aziendale, con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con la Procura nazionale antimafia, con il Ministero della giustizia, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per le attività produttive.

2. Il Protocollo d'intesa deve perseguire, nell'ambito dei compiti previsti nell'articolo 6, i s

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Articolo 6 - Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati

1. È istituito, l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati. N4

2. L'Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle Politiche integrate di sicurezza e legalità, individua forme di cooperazione con L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e si avvale, per le sue funzioni, del supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua competenza. L'Osservatorio può proporre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a tutti gli altri enti e autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende confiscate. N4

3. L'Osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito, è composto da:

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Articolo 6-bis - Conferenza annuale

N2

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Articolo 7 - Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità

1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.

2. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuo

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Articolo 8 - Norma Finanziaria

N11

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Articolo 9 - Abrogazioni

1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 (Interventi a favor

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Articolo 10 - Entrata in vigore

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 29/12/2018, n. 60.

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