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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 27/01/2012, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/06/2021, n. 5
- L.R. 07/08/2019, n. 16
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 06/05/2013, n. 5
- L.R. 26/02/2013, n. 2
- C. Cost. 26/02/2013, n. 28
- L.R. 10/05/2012, n. 11
- L.R. 21/05/2012, n. 13
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Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, bilancio, tributi, demanio e patrimonio |
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Art. 1 - Art. 8 - Omissis |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 16/2010)1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è così modificata: a) omissis; |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso tributario)1. Allo scopo di perseguire finalità di deflazione del contenzioso tributario, i versa |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis |
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Art. 13 - (Modifiche alla legislazione in materia di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile)1. È autorizzata l’alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nel Piano delle alienazioni allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania. 2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente: “2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d’asta il prezzo di |
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Art. 15 - Omissis |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 18/1997)1. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è così modificata: |
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Art. 17 - (Poteri sostituitivi in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata)1. In caso di ritardo da parte degli enti locali all’adozione degli atti di pro |
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Capo II - Ordinamento regionale, trasparenza e sicurezza |
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Art. 18 - (Trasmissione telematica e trasparenza degli atti)1. La Regione Campania promuove la trasmissione telematica di tutti gli atti. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in |
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Art. 19 - Art. 21 - Omissis |
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Art. 23 - Art. 24 - Omissis |
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Art. 26 - (Trasparenza commissioni di gara)1. Al fine di garantire trasparenza amministrativa nelle commissioni di gara della Re |
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Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 3/2007)1. L’articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servi |
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Capo III - Ambiente, difesa e sviluppo del territorio |
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Art. 28 - (Misure urgenti in tema di prevenzione di disastri ambientali)1. Al fine di limitare il rischio idrogeologico e ridurre i possibili danni causati d |
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Art. 29 - (Fonti energetiche ecocompatibili)1. La Regione Campania promuove ed incentiva l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili che determinano la riqualificazione del suolo e del sottosuolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regi |
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Art. 30 - (Concessioni per il servizio idrico integrato)1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale di riordino del ciclo integrato delle acque ed a seguito delle modifiche ordinamentali al sistema di gestione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire le concessioni in materia, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 31 - (Modifiche della legge regionale 4/2007)1. La legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificata: |
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Art. 33 - (Modifiche alla legge regionale 9/1983)1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata: a) il comma 9 dell’articolo 2 è così sostituito: “9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell’ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis.”; b) dopo il comma 9 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente: “9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d’uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all’elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.”; |
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Art. 34 - Omissis |
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Art. 35 - (Modifiche alla legge regionale 11/1996)1. La legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), è così modificata: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - (Conferimento di funzioni) 1. Le funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), m) e n), sono conferite alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane), per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi, ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla Regione l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t). 2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l’ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.”; b) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente: “g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane.”; c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: |
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Capo IV - Sviluppo economico, infrastrutture e trasporti |
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Art. 36 - Art. 37 - Omissis |
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Art. 38 - (Attività di pubblici esercizi su tratte autostradali)1. Le aree di servizio delle tratte autostradali o ad esse assimilabili date in concessione dalla Regione Campania devono riservare almeno 150 metri quadrati di sup |
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Art. 39 - (Misure per le attività imprenditoriali)1. La Regione Campania al fine di favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani al di sotto dei trentacinque anni predispone un regime di aiuti coordinato con gli strumenti di finanza agevolata previst |
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Art. 40 - (Misure per il settore turistico-alberghiero)1. Al fine di sostenere le attività delle imprese turistico-alberghiere per effetto della eccezionalità della congiuntura economica, i cui programmi d’investimento sono stati finanziati con i Fondi POR 2000/2006 e si sono conclusi entro l’anno 2009, l’anno a regime può esser |
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Art. 41 - (Piani regionali a favore delle imprese)1. La Regione Campania promuove le reti di impresa come strumento per migliorare la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese campane, anche a supporto dei processi di internazionalizzazione. A tal fine la Regione sostiene la stipula e l’attuazione di contratti di rete come disciplinati dall’articolo 3, commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario). 2. L’azione di sostegno regionale si articola sulla base di uno specifico piano regionale per le reti di imprese e di apposito regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato CE, i cui contenuti di d |
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Art. 43 - (Mobilità ciclistica)1. La Regione Campania per uno sviluppo durevole e sostenibile si impegna a promuover |
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Capo V - Omissis |
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Capo VI - Modifiche legislative e abrogazioni |
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Art. 51 - Omissis |
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Art. 52 - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative)1-4. Omissis. 5. La legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi - individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - norme in materia di parcheggi pertinenziali - modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n.8) è così modificata: a) il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell’opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001.”; b) al primo comma dell’articolo 9 dopo la parola “disposizioni” è soppressa la seguente “procedurali”. 6-9. Omissis. 10. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), è così modificata: a) il comma 1 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: “1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all’articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell’indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell’articolo 32.” |
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Art. 53 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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