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Delib. G.R. Campania 04/04/2012, n. 161

Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. R. Campania 01/12/2016, n. 1597
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Testo del provvedimento

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente


PREMESSO

a. che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, R “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”;

b. che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;

c. che, in particolare, l’art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l’altro, ha aggiunto l’ “Art. 4-bis - Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” alla legge regionale n. 9 del 1983;

PRESO ATTO che l’art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:

“1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.

5. Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati informato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2.”;

CONSIDERATO

a. che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comun

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Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983


1. Premessa

L’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è ad oggi disciplinato:

- dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, così come successivamente modificata ed integrata da:

la legge regionale n.19 del 28 dicembre 2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” - articolo 10 -,

la legge regionale n.7 del 05 maggio 2011 “Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011” - articolo 1,

la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)” - articolo 33 -;

- dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, così come successivamente modificato ed integrato da:

il regolamento regionale n. 2 del 2011 “Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010”;

il regolamento regionale n. 2 del 2012 “Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 - (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania).


2. Attività e funzioni disciplinate dagli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983

La legge regionale n. 9 del 1983 disciplina le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di deposito sismico (articolo 2 comma 1);

2. ricezione della valutazione della sicurezza e rilascio della relativa attestazione (articolo 2 comma 5);

3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica e di deposito sismico (articolo 2 comma 10);

4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 4 comma 1);

5. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico (articolo 4 comma 3);

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Fac-simile - Art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9 - Richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile

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