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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 18/11/2009, n. 14
L. R. Campania 18/11/2009, n. 14
L. R. Campania 18/11/2009, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2019, n. 16
- L.R. 18/01/2016, n. 1
- L.R. 10/07/2012, n. 20
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 20/07/2010, n. 7
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TITOLO I - Principi |
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Art. 1 - Finalità generali1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di: a) riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato nonché ogni forma di lavoro disciplinata dalla legislazione vigente, finalizzata a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro; b) rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro; c) promuovere politiche regional |
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Art. 2 - Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale1. L’intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati ed i soggetti istituzionali di seguito indicati: a) organo collegiale per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell’occupazione e per la qualità del lavoro di c |
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Art. 3 - Funzioni amministrative1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all’articolo 118, co |
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Art. 4 - Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione1. In caso di inadempienza delle Province nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente |
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TITOLO II - Atti ed organi per la programmazione delle politiche del lavoro e della formazione |
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Capo I - Atti per la programmazione |
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Art. 5 - Documento regionale di programmazione triennale dell’intervento pubblico sul mercato del lavoro1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell’intervento pubblico sul mercato del lavoro, di seguito denominato Documento triennale, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento triennale, in coerenza con la |
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Art. 6 - Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazio |
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Art. 7 - Piano provinciale per le politiche del lavoro1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro, adotta, nel rispetto del Documento triennale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relat |
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Capo II - Organi di programmazione |
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Art. 8 - Conferenza regionale sulle dinamiche dell’occupazione e per la qualità del lavoro1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell’occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito denominata Conferenza regionale, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale. 2. La Conferenza regionale: a) concorre a definire, tramite il Documento triennale ed il Programma annuale e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione, il sistema di Alta qualità del lavoro di cui all’articolo 9, fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell’indice definito di alta qualità del lavoro e stabilendone la relativa ponderazione; b) formula proposte, in sede di ridefinizione del Piano triennale, per l’eventuale modificazione degli indici di alta qualità del lavoro; |
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TITOLO III - Strumenti a sostegno dell’occupazione di qualità |
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Capo I - Sistema di Alta Qualità del Lavoro e Comitato di Garanzia |
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Art. 9 - Sistema di alta qualità del lavoro e comitato di garanzia1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il sistema di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato sistema AQL, definito in sede di elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale. La determinazione dell’indice di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato indice AQL, e il rilascio del certificato di seguito denominato certificato AQL, avvengono secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento di attuazione. 2. Sulla base dell’indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativogestionale delle imprese a pa |
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Art. 10 - Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro1. È istituito il Fondo per la qualità del lavoro, di seguito denominato FQL, per lo stanziamento di incentivi specifici per i tre |
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Capo II - Assi di intervento |
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Art. 11 - Primo asse di intervento1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a mantenere i livelli certificati, accedono agli incentivi |
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Art. 12 - Secondo asse di intervento1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo gli indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento. 2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale, nel rispetto dei seguenti criteri: |
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Art. 13 - Terzo asse di intervento1. La Regione, nell’ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l’occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell’occupazione e di realizz |
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TITOLO IV - Organismi di concertazione e sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego |
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Capo I - Organismi di concertazione |
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Art. 14 - Commissione regionale per il lavoro1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARLAS, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro e sui conseguenti atti general |
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Art. 15 - Commissione provinciale per il lavoro1. Entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro, |
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Capo II - Sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego |
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Art. 16 - Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane. |
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Art. 17 - Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l’impiego. Stato di disoccupazione1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un’attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l’occupazione. 2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell’osservanza della programmazione regionale, all’erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate Centri per l’impiego. 3. Le Province, sentite le |
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Art. 18 - Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale1. La Regione predispone, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione, l’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 17, affidandone l’istruttoria, la tenuta e l’aggiornamento all’ARLAS. 2. La Regione conferisce l&rs |
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Art. 19 - Autorizzazioni regionali1. È istituito presso l’ARLAS l’elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione |
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Art. 20 - Sistema informativo regionale del lavoro1. La Regione realizza e gestisce, tramite l’ARLAS, il Sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato SIRL, che costituisce il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro. |
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Capo III - Agenzia per il lavoro e l'istruzione |
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Art. 21 - Attività e struttura |
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TITOLO V - Promozione della regolarità del lavoro e contrasto al lavoro irregolare |
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Capo I - Promozione della regolarità del lavoro |
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Art. 22 - Consolidamento delle imprese emerse1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato AQL che applicano i contratti collettivi |
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Art. 23 - Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dagli articoli 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbr |
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Capo II - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro |
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Art. 24 - Qualità e sicurezza del lavoro. Comitato regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo1. La Regione assume come obiettivo primario l’implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attua |
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Art. 25 - Cultura della prevenzione e della partecipazione. Fondo regionale per l’informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Fondo di protezione dall’amianto e da altri agenti nocivi1. La Regione e le Province promuovono e realizzano, nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione, iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione. |
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TITOLO VI - Promozione della parità nell’accesso al lavoro |
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Capo I - Sostegno dell’occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari |
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Art. 26 - Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura1. La Regione promuove l’occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità. 2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo |
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Art. 27 - Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri c |
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Capo II - Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili |
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Art. 28 - Finalità1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, comprese quelle del sistema educativ |
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Art. 29 - Destinatari, principi e strumenti del sistema per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili1. Il presente Capo si applica ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni. 2. Le finalità di cui all’articolo 28 sono realizzate mediante: a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzion |
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Art. 30 - Servizio provinciale per l’inserimento delle persone diversamente abili1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 e agli atti di indirizzo della Conferenza regionale per il lavoro, organizzano il servizio per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale per il lavoro e con le Commissioni provinciali per il lavoro, in mod |
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Art. 31 - Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale1. Ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del serv |
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Art. 32 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale, alimentato con le modalità stabilite dal comma 3 dell’articolo citato. 2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al F |
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Capo III - Contrasto alla disoccupazione e all’esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali |
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Art. 33 - Interventi di sostegno alla formazione1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale promuov |
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Art. 34 - Incentivi all’assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro1. La Regione, a valere sul Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale. Per particolari settori quali il turismo e l’agricoltura, la Giunta regionale individua, d’intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi posson |
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Art. 35 - Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori1. La Regione, d’intesa con le parti sociali, sostiene l’accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indetermi |
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Art. 36 - Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del FQL. 2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali e l’assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l’effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l’ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e co |
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TITOLO VII - Formazione e apprendistato |
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Capo I - Finalità e strumenti generali |
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Art. 37 - Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l’erogazione di servizi di supporto quali: a) l’accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento; b) la classificazione delle qualifiche professionali; c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento; d) lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani |
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Art. 38 - Decentramento delle funzioni dell’orientamento e della formazione1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell’offerta di servizi di orientamento e dell’offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili. 2. Ciascuna Provincia provvede, nell’ambito della programmaz |
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Art. 39 - Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione1. La Conferenza regionale programma, nell’ambito del Documento triennale, interventi di formazione per l’inclusione lavorativa, lo sviluppo dell’impre |
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Art. 40 - Riconoscimenti e certificazioni1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo. 2. La Regione realizza il Sistema regionale di certificazione delle competenze e disciplina gli standard di certificazione secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale. 3. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine, la R |
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Art. 41 - Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle person |
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Capo II - Impresa e offerta formativa |
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Art. 42 - Accreditamento ed istituzione dell’elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione1. Gli enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l’accreditamento regionale. 2. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all’Intesa Stato- |
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Capo III - Disciplina dell’apprendistato |
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Art. 43 - Art. 49 |
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Capo IV - Tirocini, formazione continua e formazione nei periodi di non lavoro |
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Art. 50 - Tirocini formativi e di orientamento1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislat |
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Art. 51 - Formazione continua e piani formativi individuali1. La Regione, per favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori il diritto all’acquisizione di conoscenze utili alla |
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Art. 52 - Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di di |
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Art. 53 - Formazione per la creazione e lo sviluppo d’impresa1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d’impresa soprattutto in ambiti produttivi |
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TITOLO VIII - Disciplina transitoria e abrogazioni |
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Art. 54 - Disciplina transitoria1. Entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana i seguenti Regolamenti: a) Regolamento di attuazione del Testo Unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro; b) Regolamento recante disposizioni regionali per la formazione professionale; c) Regolamento relativo alla disciplina delle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazio |
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Art. 55 - Disposizioni finanziarie1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, stabilito in euro 200 mila in termini di competenza e d |
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Art. 56 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 54, comma 1, relativi a ciascun ambito di normazione della presente legge e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali incompatibili: a) legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 (Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20 |
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Art. 57 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. La presente le |
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