L.R. Campania 13/06/2003, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Campania 13/06/2003, n. 12

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 29/12/2010, n. 18
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Capo I - Sistema integrato di sicurezza
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge detta norme concernenti:

a) l'integrazi

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali c

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Art. 3 - Compiti della Regione

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'àmbito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il Pre

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Art. 4 - Compiti della Provincia

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna Provincia promuove nell'àmbito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organi

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Art. 5 - Interventi

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;

b) realiz

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Art. 6 - Strutture

1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, la Regione si avvale di:

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Art. 7 - Comitato tecnico-consultivo

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazional

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Capo II - Formazione professionale e scuola regionale
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Art. 8 - Scuola regionale

1. La scuola regionale ha sede a Benevento e attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove

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Capo III - Polizia amministrativa regionale e locale
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Art. 9 - Attività di polizia amministrativa regionale e locale

1. La Regione esercita anche attraverso la scuola regionale in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indiri

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Art. 10 - Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai

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Art. 11 - Funzioni di polizia locale

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

a) polizia amministrativa;

b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice dì procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;

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Art. 12 - Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni

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Art. 13 - Svolgimento del servizio ed àmbito territoriale

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'àmbito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio

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Art. 14 - Gestione associata dei servizi di polizia municipale

1. La gestione associata si svolge nell'àmbito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

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Art. 15 - Funzioni trasferite alle province

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveico

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Art. 16 - Strutture, uniformi ed attrezzature

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei r

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Art. 17 - Regolamento della polizia locale

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'articolo 12 ed

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Art. 18 - Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposiz

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Art. 19 - Norma finanziaria e procedure

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziam

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Art. 20 - Norma finale

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 44 sono abrogati.

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Art. 21 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

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