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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 24/11/2001, n. 12
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- L.R. 31/12/2012, n. 41
- L.R. 10/05/2012, n. 11
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 21/01/2010, n. 2
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alla Legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), alla |
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Art. 2 - (Programmazione ed interventi)1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1. 2. La Giunta regionale del |
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CAPO II - ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE |
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Art. 3 - (Consulta regionale delle attività funerarie)1. È istituita la Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali. |
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Art. 4 - (Composizione della Consulta)1. La Consulta regionale di cui all'articolo 3, è composta come segue: a) Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato - presidente e componente: b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia designato da tale Associazione - componente; |
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Art. 5 - (Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)1. La Consulta regionale è nominata, all’inizio di ogni legislatura e per l’intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di |
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Art. 5 bis - (Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali)1. È istitui |
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Art. 5 ter - (Composizione dell’Osservatorio regionale delle attività funebri e cimiteriali)1. L’Osservatorio è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di presidente; |
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Art. 5 quater - (Costituzione, funzionamento e durata in carica dell’Osservatorio)1. L’Osservatorio regional |
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CAPO III - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PROFESSIONALI ALL'ESERCIZIO DI COMPITI FUNERARI SPECIFICI |
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Art. 6 - (Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia)1. I Comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le Aziende Sanitaria Locali (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al |
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Art. 7 - (Formazione di Operatori Funerari)1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale. 2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di Than |
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Art. 8 bis - (Controlli e sanzioni amministrative)1. La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico–sanitari, dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l’impresa che nell’espletare l’attività o il trasporto funebre: |
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Art. 8 quater - (Autorizzazioni)1. |
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CAPO IV - ARMONIZZAZIONE DELLA PRASSI FUNERARIA E DISPOSIZIONI SU CIMITERI E SEPOLTURE |
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Art. 9 - (Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria)1. I Comuni sono obbligati ad approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. In caso di inadempienza delle amministrazioni comunali il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario ad acta. 2. I Comuni disciplinano nei propri regolamenti l’attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicurano che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. I Comuni, annualmente, veri |
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Art. 10 - (Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali)1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizio |
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Art. 10 bis - (Realizzazione della sala pubblica del commiato) |
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CAPO V - NORME FINALI |
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Art. 11La presente legge non comporta oneri finanziari sull'esercizio corrente. |
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Art. 12 - (Pubblicazione e obbligo di osservanza)La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campa |
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Allegato A - Omissis |
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