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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 07/05/1996, n. 11
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- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 24/07/2006, n. 14
- L.R. 11/08/2005, n. 15
- D.P.G.R. 16/06/2003, n. 387
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità: |
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Art. 2 - Natura degli interventi1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi: a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana; b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi; c) produzione vivaistica; d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi; e) conservazione, miglioramento ed ampliamento de |
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Art. 4 - Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi |
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Art. 5 - Documenti generali di programmazione forestale regionale1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale: |
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Art. 5-bis - Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale |
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Art. 5 ter - Documento esecutivo di programmazione forestale1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all’articolo 5: a) gli interventi prioritari in materia |
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Art. 6 - Attuazione degli interventi1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione, elaborano i loro programmi che sono approvati elaborano i progetti esecutivi in osservanza delle previsioni del Documento esecutivo di programmazione forestale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ivi individuate. N37 1-bis. Gli enti |
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Art. 6-bis - Omissis
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Art. 7 - Settore per il Piano Forestale Generale1. L'attuale Settore per le Foreste Demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di " Settore per il Piano Forestale Generale". N53 |
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Art. 8 - Demanio Forestale Regionale1. Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è costituito: a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato; b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; |
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Art. 9 - Gestione del Demanio Forestale1. Il Demanio Forestale Regionale, di cui all'art. 8, è gestito dalla Amministrazione Regionale attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste. 2. Essi curano per ciascuna stru |
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Art. 10 - Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici |
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Art. 11 - Personale ex Azienda Speciale Cervati |
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Art. 12 - Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi di proprietà pubblica dagli incendi. |
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Art. 13 - Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura |
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Art. 14 - Definizione di bosco e di pascolo montano1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente |
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Art. 15 - Colture ed apprezzamenti non considerati boschi1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina: a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi u |
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Art. 16 - Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno1. I proprietari interessati, N72 deb |
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Art. 17 - Taglio dei boschi1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. Tale disposizione non si applica per i boschi cedui di superficie inferiore ad ettari 20. 1-bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio N73. È vietato l’artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio. |
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Art. 18 - Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di |
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Art. 19 - Opere di sistemazione idraulico - forestali e di difesa del suolo1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei t |
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Art. 20 - Occupazione temporanea dei terreni1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa una indennità per occupazione temporanea, di durata non inferiore al de |
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Art. 21 - Altre opere pubbliche di bonifica montana1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio. 2. A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utili |
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Art. 22 - Opere di manutenzione1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli n |
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Art. 23 - Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267. |
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Art. 24 - Deroga al vincolo idrogeologico |
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Art. 25 - Norme di polizia forestale1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato. 2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato. 3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze. |
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Art. 26 - Comitato Tecnico Regionale |
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Art. 27 - Compiti e funzioni del Comitato Tecnico Regionale |
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Art. 28 - Demanio armentizio1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono eser |
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Art. 29 - Interventi di emergenza |
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Art. 30 - Garanzie occupazionali1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. N117 2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, |
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Art. 30-bis - Tavolo di partenariato1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale che svolge funzioni di indirizzo e consultive in materia di programmazione forestale, nonché le competenze ad esso demandate dalla normativa regionale vigente, dal CCNL e dal CIRL. 2. Il Tavolo formula indirizzi ed esprime parere: |
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Art. 31 - Norme transitorie1. N97 |
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Art. 32 - Norme finanziarie |
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Art. 33 - Norme finali1. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana dalla Regione Campania sono abrogate se in c |
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Allegato A - Regolamento redazione dei piani di assestamento forestale |
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Allegato B - Taglio dei boschi norme per il taglio dei boschi e per gli interventi di bonifica montana, di forestazione e riforestazione |
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Allegato C - Prescrizioni di massima e di polizia forestale prescrizioni di massima e di polizia forestaleArt. 1 - Art. 46
CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE INFRAZIONI ALLE PRESTAZIONI DI MASSIMA Art. 47 - Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale N111 1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, indicate dai regolamenti previsti dall’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario |
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Allegato D - Gestione del demanio armentizio norme per la gestione del demanio armentizioArt. 1 - Art. 6
Art. 6-bis. Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l'attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all'articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non incluso tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell'anno 2003. |
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