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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 31/12/2015, n. 37
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/10/2019, n. 37
- L.R. 31/05/2019, n. 15
- L.R. 28/12/2018, n. 53
- L.R. 02/10/2018, n. 37
- L.R. 29/06/2016, n. 16
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzi |
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Art. 2 - (Disposizioni generali)1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e |
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Art. 3 - (Autorizzazione sismica)1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001. |
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Art. 3 bis - (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale) |
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Art. 3 ter - (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale) |
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Art. 5 - (Progetto ed allegati)1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, “della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001” |
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Art. 6 - (Verifiche)1. Il “Settore”N4 tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi. 2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all’articolo 1. L’utilizzo “della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,”N5 elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento. 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normati |
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Art. 8 - (Relazione a struttura ultimata)1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del |
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Art. 10 - (Certificato di idoneità statica)1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il “Settore”N4 tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all’articolo 1, solo ed esclu |
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Art. 11 - (Responsabilità)1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica. 2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle ope |
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Art. 12 - (Accertamenti e vigilanza)1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia. 2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall’ |
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Art. 15 - (Parere sugli strumenti urbanistici)1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al “Settore”N4 tecnico regionale competente per te |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie)1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici. 2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizz |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo |
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Art. 19 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa |
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Art. 20 - (Clausola d’invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica r |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all’articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge. |
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