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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 19/10/2009, n. 35
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- L.R. 05/01/2010, n. 1
- L.R. 17/12/2010, n. 33
- L.R. 30/06/2011, n. 16
- L.R. 15/06/2012, n. 25
- L.R. 12/10/2012, n. 46
- L.R. 30/12/2013, n. 56
- L.R. 31/12/2015, n. 37
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge persegue l’obiettivo di una maggiore tutela della pubblica |
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Art. 2 - (Disposizioni generali)1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazio |
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Art. 3 - (Autorizzazione sismica)1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del DPR 380/2001, è tenuto farne denuncia allo Sportello Unico per l’Edilizia, trasmettendo in tripl |
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Art. 4 - (Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)1. La denuncia dei lavori e la trasmissione dei progetto, di cui al comma 1 del precedente articolo, devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento regionale di attuazione della presente legge. 2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al |
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Art. 5 - (Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 6 |
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Art. 6 - (Progetto ed allegati)1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero dell’articolo 93 del DPR 380/2001 e delle altre norme statali in materia (D.Lgs. 163/06, DPR 554/1999, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dalle NTC08, nonch&eac |
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Art. 7 - (Verifiche)1. Il Servizio Tecnico regionale competente per territorio esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento “al D.M. 14 gennaio 2008” N2 alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001 e dei relativi DD.MM. 2. “Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SI-ERC (Sistema Informatico - Edil |
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Art. 8 - (Collaudo statico)1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere di cui alla presente legge region |
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Art. 9 - (Certificato di idoneità statica)1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizi |
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Art. 10 - (Responsabilità)1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica “in particolare |
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Art. 11 - (Repressione delle violazioni)1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell’articolo 29 della legge 2 febb |
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Art. 12 - (Utilizzazione degli edifici)1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all’articolo 24 del D. |
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Art. 13 - (Vigilanza)1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi |
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Art. 14 - (Sistema sanzionatorio)1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, d |
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Art. 15 - (Parere sugli strumenti urbanistici)1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale come definiti dall’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria” e delle eventuali varianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici v |
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Art. 16 - (Attuazione procedure)1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il Regolamento d’attuazione ed i relativi allegati tecnici. 2. Il Settore Tecnico regionale, attraverso i Servizi Tecnici regionali, attua le procedure per |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie)1. Fermo restante quanto previsto all’articolo 1, per le opere di cui all’articolo 3 che risultano acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria per come stabilito dal |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 17, dalla data di entrata in v |
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Art. 19 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal Regolamento region |
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Art. 20 - (Entrata in vigore) |
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