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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 29/11/2016, n. 15
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Art. 1 - Parte generale1. Il presente regolamento detta, tra l'altro, le linee guida per l'operatività della piattaforma informatica denom |
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Art. 2 - Classificazione della tipologia di intervento1. Per ogni opera disciplinata dalla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015R, di seguito indicata come Legge, deve essere indicata l’appartenenza ad uno dei gruppi descritti nel presente articolo. 2. Allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui al successivo art. 8 , gli interventi vengono suddivisi in “progetto |
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Art. 3 - Classificazione tipologica delle opere1. Ogni opera disciplinata dalla Legge deve essere classificata, allo scopo di attuare le verifiche di cui al successivo art. 8, in uno dei seguenti gruppi: |
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Art. 4 - Effetti di sito1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. 2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010 istituita dal DPCM del 21/04 |
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Art. 5 - Denuncia e trasmissione dei progetti1. La procedura di denuncia dei lavori al Servizio Tecnico Regionale, per gli interventi di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, deve essere svolta dal progettista strutturale, su delega del committente o del R.U.P. (nell’ipotesi di opere pubbliche), attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica, di cui all’articolo 1 e successivi della legge regionale n. 37/2015, indicata nel seguito per brevità con l’acronimo SISMI.CA. 2. Anche nel caso di varianti in corso d’opera il progettista responsabile delle strutture provvede all’immissione dei dati nella piattaforma SISMI.CA su delega del committente o del R.U.P. seguendo lo stesso iter del progetto iniziale. 3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione che li hanno redatti, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato. 4. Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere forniti in formato PDF/A. e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (esempio: i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente; 5. La procedura telematica, avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso la piattaforma SISMI.CA accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell’istanza e delle schede informative che contengono: • il titolo del progetto dove sono indicati con chiarezza la classificazione tipologica dell’intervento e delle relative opere nonché la localizzazione dello stesso; |
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Art. 6 - Registro delle opere1. La piattaforma SISMI.CA registra i dati relativi a: &bul |
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Art. 7 - Modifiche dei dati progettuali presentati per via telematica1. I dati inseriti nella piattaforma SISMI.CA possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture prima dell’inoltro della ricevuta telematica. |
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Art. 8 - Modalità e criteri delle verifiche1. Premesso che per tutte le opere di cui all'art. 3 della legge regionale n. 37/2015 il Servizio Tecnico Regionale esegue le verifiche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego, per le opere classificate ai sensi dell' art. 2 lettera a) edifici e b) ponti e per tutte le classi d’uso, vengono eseguite verifiche preliminari di conformità dei progetti. Dette verifiche sono eseguite come di seguito: • accertamento della completezza degli elaborati e della documentazione allegata; • istruttoria degli elaborati allegati all’istanza; |
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Art. 9 - Svolgimento delle verifiche in situ1. In ottemperanza di quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 37/2015, laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni/Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, il Servizio Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali. 2. Il Servizio Tecnico Regionale, nell& |
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Art. 10 - Relazione a struttura ultimata1. La relazione a struttura ultimata viene trasmessa secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 37/2015R e se |
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Art. 11 - Collaudo statico1. Il collaudo statico, di cui agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 37/2015 deve essere eseguito, da un singolo professionista, in base alle proprie competenze, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. |
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Art. 12 - Parere sugli strumenti urbanistici1. Il parere sugli strumenti urbanistici di scala comunale, di cui all’art. 15 della Legge, deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale con le modalità seguenti: a) per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA), il parere, |
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Art. 13 - Procedure transitorie1. Per come previsto dall'art. 17 comma 2 della legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 come modificato dalla legge reg |
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Art. 14 - Autorizzazione per le opere1. Stante quanto disciplinato dall'art. 13, dalla data del 01 gennaio 2016 e fino alla data del 31 dicembre 2016, la procedura autorizzativa è attuata limitatamente ai |
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Art. 15 - Altre opere1. Per le opere, comprese quelle in sanatoria, che non rientrano nell’elenco di cui al precedente art. 14 si applica |
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Art. 16 - Trasmissione dei progetti per le altre opere1. I progetti afferenti le opere di cui all’art. 15 dovranno essere trasmessi al competente servizio tecnico regiona |
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Art. 17 - Istruttoria per i progetti relativi ad altre opere1. I progetti di cui all’art.15 saranno sottoposti, da parte del Servizio Tecnico Regionale, ad istruttoria formale che accerti la sola presenza e co |
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Art. 18 - Controlli a campione1. Per un campione del 5% dei progetti in classe d’uso II, di cui al precedente art. 15, il Servizio Tecnico Regionale effettuerà il controllo con le modalità stabilite dal precedente art. 8. Tale campione sarà sorteggiato, con cadenza trimestrale, tr |
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Art. 19 - Attuazione procedure (riferimento all'art. 16 della legge regionale n. 37/2015)1. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 37/2015 e del presente regolamento dovranno essere tr |
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Art. 20 - Abrogazione regolamento n. 7 del 28/06/2012 s. M.i.1. E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i. recante &ld |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 01 gennaio 2017 e verrà pubblicato sul BURC e sul sit |
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Allegato 1 - Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizioArt. 1 - Generalità 1. Le tipologie di intervento per cui è richiesta una valutazione degli effetti di sito sono quelle descritte nell’Art. 2 del regolamento regionale – parte generale. 2. Sono previsti diversi livelli di analisi in funzione dell’importanza dell’opera valutata sulla base della classe d’uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08. 3. I livelli di analisi di cui al comma 2 del presente articolo si suddividono in analisi semplificate e analisi specifiche, descritte rispettivamente negli art. 2 e 3 del presente allegato. 4. Dove siano presenti studi di microzonazione sismica, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e s.m.i., predisposte dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010, istituita con il DPCM del 21/04/2011, e recepiti negli strumenti urbanistici vigenti, l’edilizia pubblica e privata ne deve tenere conto nella valutazione dell’azione sismica. Art. 2 - Analisi semplificate 1. Le analisi di base seguono la procedura semplificata descritta nel paragrafo 3.2 delle NTC08. La procedura permette di ottenere lo spettro elastico di progetto in superficie a partire dalla pericolosità sismica di base su sito di riferimento rigido e pianeggiante utilizzando fattori di amplificazione stratigrafica (Ss) e topografica (St). 2. Il fattore di amplificazione stratigrafica viene definito in base all’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, così come descritto nelle Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC08. |
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Allegato 2 - Valutazione degli effetti di sito per piani territorialiArt. 1 - Generalità 1. Gli indirizzi e i criteri, consolidati a livello scientifico e normativo prevedono che, ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio sismico, la Microzonazione rappresenti uno strumento di estrema utilità per il Governo del Territorio, per la Progettazione e per la Pianificazione dell’emergenza. La Microzonazione ha lo scopo di riconoscere, ad una scala adeguata al livello di conoscenza, le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre “deformazioni permanenti” rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. Lo studio di MS deve fornire la base conoscitiva della pericolosità sismica locale ed al contempo consentire di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la pianificazione territoriale, per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico e per la sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni. 2. Per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico, la valutazione degli effetti di sito deve accompagnare la redazione dei piani territoriali prevedendo la possibilità di amplificazione locale, l’incidenza del moto sismico sulla stabilità dei pendii ed individuando le aree potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione o di deformazione del suolo (effetti cosismici), secondo quanto prescritto, dai “Contenuti Minimi per gli studi geomorfologici” approvati con DDG n. 570 del 30.01.2015, nonché da quanto stabilito dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010 e s.m.i. istituita dal DPCM del 21/04/2011, integrate dal presente allegato. Capo I - Studi di microzonazione sismica Art. 2 - Finalità ed utilizzo 1. Lo svolgimento di studi di microzonazione sismica per i piani territoriali può avvenire attraverso un approfondimento delle analisi e delle valutazioni che vede in primo luogo l’adeguamento dell’analisi della pericolosità sismica di base a scala di area vasta, provvedendo a redigere approfondimenti di studi e analisi in funzione del proprio livello di competenza, arrivando a definire una pericolosità sismica locale e corredando lo strumento con opportune norme finalizzate alla riduzione del rischio sismico. 2. Gli studi di Microzonazione sismica (finanziati con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77 e redatti secondo gli ICMCS), se approvati in via definitiva dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM 3907/2010 e s.m.i.), dovranno essere utilizzati come riferimento durante la fase di redazione dei Piani Territoriali. Gli elementi utilizzati potranno essere opportunamente generalizzati ed adeguati alla scala di rappresentazione; inoltre, per la corretta applicazione dei risultati della microzonazione, specifiche normative dovranno essere inserite nelle Norme di attuazione di carattere geologico. Art. 3 - Procedure 1. La procedura per la valutazione dell’amplificazione sismica prevede tre livelli di approfondimento in conformità agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011. 2. La procedura per la valutazione della stabilità dei pendii, della liquefazione e degli effetti di deformazione permanente prevede due fasi di approfondimento secondo quanto stabilito rispettivamente agli Art. 6 , 8 e 10 del presente allegato. Art. 4 - Analisi di amplificazione La Microzonazione Sismica è di competenza degli Enti locali e può essere avviata con gli studi per la pianificazione territoriale e va attuata, in conformità a quanto previsto dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione |
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