N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.R. 31/05/2019, n. 15.

Il comma 2 dell’articolo 4 così recitava:

“2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.”

Dalla redazione