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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 10/03/1983, n. 11
L.R. Abruzzo 10/03/1983, n. 11
- L.R. 27/06/1986, n. 21
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- L.R. 07/04/1994, n. 21
- L.R. 20/12/1994, n. 98
- L.R. 07/06/1996, n. 36
- L.R. 24/08/2001, n. 39
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Articolo 1 - (Finalità e funzioni dei Consorzi di Bonifica)Gli interventi nel settore delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. |
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Articolo 2 - (Affidamento di lavoro a consorziati)I Consorzi di Bonifica, compatibilmente con esigenze tecniche, economiche e giuridiche, affidano i la |
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Articolo 3 - (Comprensorio di bonifica) |
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Articolo 4 - (Riordino dei Consorzi di Bonifica)Qualora il riordino previsto dal precedente art. 3 comporti la soppressione di Consorzi di Bonifica, il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti Collettivi Nazionali di lavoro e comunque non oltre il 16 ottobre 1982, nonchè ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi Consorzi sono trasferiti ai nuovi Consorzi di Bonifica dai quali sono assorbiti. |
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Articolo 5 - (Organi consorziali)Gli Organi dei Consorzi di Bonifica sono: |
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Articolo 6 - (Assemblea)Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonchè i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi |
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Articolo 7 - (Consiglio dei delegati)"1. Il Consiglio dei Delegati è composto da dodici membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio Regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. |
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Articolo 8 - (Sistema elettivo del Consiglio dei delegati)I Consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio dei delegati mediante voto procapite e segreto. A tal fine, i membri della assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati. Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonchè i consorziati con interessi marginali in agricoltura. Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal con |
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Articolo 9 - (Ricorsi)I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta Regionale entro 3 gio |
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Articolo 10 - (Durata del Consiglio dei Delegati)Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. |
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Articolo 11 - (Nomina del Presidente della Deputazione Amministrativa)"1. La Deputazione Amministrativa è costituita da cinque membri. |
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Articolo 12 - (Funzioni del Presidente)Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dello Ente, presiede il Consiglio dei delegat |
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Articolo 13 - (Collegio dei Revisori dei conti)Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. |
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Articolo 14 - (Vigilanza e controllo)Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette a particolari approvazioni, diventano esecutive dopo venti gironi dalla scadenza della pubblicazione all'albo consorziale e l'invio alla Giunta Regionale, 2º Dipartimento Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse. Entro venti giorni dal ricevimento la Giunta Regionale, con provvedimento motivato, annulla le deliberazioni ritenute illegittime. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura, le deliberazioni concernenti: 1 - Lo Statuto; 2 - i regolamenti di amministrazione; |
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Articolo 15 - (Amministrazione commissariale)Qualora nella gestione dei Consorzi di Bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanab |
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Articolo 16 - (Piano generale di bonifica) |
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Articolo 17 - (Assistenza ai Consorziati)Al fine di migliorare il reddito e le condizioni sociali degli addetti all'agricoltura e frenare lo s |
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Articolo 18 - (Viabilità ed infrastrutture rurali)AbrogatoN1 |
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Articolo 19 - (Spesa per le opere di bonifica) |
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Articolo 20 - (Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati)Le spese per le opere non coperte da contributi regionali, e quelle per il funzionamento dei Consorzi |
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Articolo 21 - (Compiti del II Dipartimento - Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione)Sono attribuiti al II Dipartimento, Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, le seguenti funzioni, ne |
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Articolo 22 - (Comitato Regionale per la bonifica) |
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Articolo 23 - (Stipulazione contratti) |
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Articolo 24 - (Rinvio)Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute n |
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Articolo 25 - (Costituzione del Consorzio di Bonifica del Fucino) |
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Articolo 26 - (Norme transitorie e finali)I Consorzi di Bonifica sono obbligati ad indire le elezioni per il rinnovo dei loro Organi, qualunque ne sia la data di insediamento, entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente |
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Articolo 27 - (Concessione fidejussione) |
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Articolo 28 - (Disposizioni finanziarie)Lo stanziamento continuativo di L. 500 milioni autorizzato dall'articolo 2 della Legge Regionale 30 giugno 1976, n. 32 - abrogata con la presente - viene riutilizzato per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 20. A tal fine lo stanziamento relativo conserva la sua iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983. |
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Articolo 29La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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