Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 19 così recitava: “Articolo 19 - (Spesa per le opere di bonifica) - La spesa per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico della Regione o di altri Enti obbligati.

La Regione, dopo averne accertato l'utile funzionamento, trasferisce le opere eseguite in concessione dal Consorzio di Bonifica allo stesso Consorzio, con l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ed esercizio.

Tutte le infrastrutture assunte in manutenzione dai Consorzi di Bonifica, ove non si configuri la loro prevalente funzione agricola, non costituiranno riferimento per gli aiuti previsti dalla LR 10- 3- 83, n. 11.

Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche.

Il contributo è erogato, in forma di anticipazione, per il 50% all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo o, ove consentito al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del RD 25 maggio 1895, n. 350, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

La Giunta Regionale, con le modalità di cui alla LR 30 maggio 1974, n. 17, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.”

Dalla redazione