Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 23 così recitava: “Articolo 23 - (Stipulazione contratti) - Ove non sia impedito da specifiche norme di legge, la Giunta Regionale può autorizzare i Consorzi di Bonifica a stipulare in forma privata i contratti d'appalto relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di quelle comunque affidate agli stessi Consorzi di Bonifica.”

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