N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 25 così recitava: “Articolo 25 - (Costituzione del Consorzio di Bonifica del Fucino) - É costituito il Consorzio di Bonifica del Fucino sul territorio delimitato con DPR 30 novembre 1954 n. 1246, ricadente in provincia dell'Aquila, classificato comprensorio di bonifica di prima categoria, ai sensi del RD 13 febbraio 1933 n. 215, con legge 8 gennaio 1952, n. 991 e con legge 9 agosto 1954 n. 639.

L'Ente ha sede in Avezzano (Aquila) e svolge le funzioni di cui alla presente legge, nel territorio innanzi indicato, a partire dalla sua entrata in vigore.

In deroga a quanto previsto dal 3º comma del precedente art. 20, la Regione concede contributi straordinari sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio suddetto e concorre nelle spese per il funzionamento dell'Ente con un contributo speciale annuo.

La Giunta Regionale, nomina la Deputazione provvisoria del nuovo Consorzio, con il compito di amministrarlo sino all'insediamento degli organi amministrativi ordinari, di deliberare lo statuto e il regolamento organico entro il 30 giugno 1983 e di indire le elezioni per la formazione dell'amministrazione ordinaria entro 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento relativo all'approvazione dello statuto.

La Deputazione provvisoria è costituita da sei membri da scegliersi fra consorziati e dai Presidenti, o loro delegati, delle Comunità Montane operanti nel territorio.

La Deputazione provvisoria nomina, nel suo seno, il Presidente del Consorzio.

La dotazione di tutto il personale e le strutture per il suo funzionamento sono fornite, in sede di costituzione del Consorzio dall'ERSA che vi provvede attingendo dal proprio organico e dai propri beni.”

Dalla redazione