N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 16 così recitava: “Articolo 16 - (Piano generale di bonifica) - I Consorzi di Bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, provvedono alla predisposizione del piano di bonifica e di difesa del territorio ed ai suoi aggiornamenti, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani di sviluppo economico - sociali, degli strumenti urbanistici vigenti e facenti parte integrante dei piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità Montane.

I piani generali di bonifica devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica, anche ai fini della migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi.

La predisposizione e la modifica dei piani generali di bonifica dovranno essere effettuati d'intesa ed in collaborazione con il Comitato Regionale per la bonifica di cui all'art. 22 della presente legge.

Il piano generale di bonifica e di difesa del territorio deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le migliori utilizzazioni produttive o, in osservanza di quanto previsto al riguardo, dai piani di sviluppo socio - economico;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità e i tempi di esecuzione, specie in relazione alle necessità degli eventuali piani zonali di sviluppo agricolo e comunque in conformità degli obiettivi indicati all'art. 1 della presente legge;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali per l'imposizione dei vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio, nonché l'indicazione degli stessi ai fini dell'inserimento nei piani urbanistici delle Comunità Montane.

Il piano generale di bonifica, adottato dagli organi deliberanti del Consorzio di Bonifica, deve essere depositato presso la Giunta Regionale e presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati, nonché con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura dei Consorzi.

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprio osservazioni al Consorzio di Bonifica.

Il competente organo deliberante del Consorzio di Bonifica, entro i successivi 45 giorni, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame, alla Giunta Regionale.

Alla scadenza del termine fissato dal precedente comma, il piano, su proposta della Giunta Regionale, è approvato dal Consiglio Regionale che può adottare prescrizioni nei confronti dell'Ente interessato.

In caso di inerzia del Consorzio di Bonifica, la Giunta Regionale può fissare un termine entro il quale devono completarsi le predisposizioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

Decorso inutilmente il termine medesimo il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, nomina un Commissario ad acta per i necessari adempimenti.

L'esecuzione delle opere di bonifica di esclusivo interesse pubblico, previste nei piani generali approvati, è a totale carico della Regione.

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale.”

Dalla redazione