Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 3 così recitava: “Articolo 3 - (Comprensorio di bonifica) - Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentiti i Comuni, le Comunità Montane, le Province, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, le Organizzazioni Sindacali e professionali agricole ed i Consorzi di Bonifica interessati, provvede al riordino dei Consorzi di Bonifica in funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base di accertate esigenze. Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti deve essere di norma salvaguardata l'esigenza della infrazionabilità dei territori di bacini idrografici.

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