L. R. Molise 10/08/1993, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Molise 10/08/1993, n. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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Art. 1 - Obiettivi

1. La Regione Molise, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle Convenzioni internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonché per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. La Regione, per le suddette finalità promuove la collaborazione attiva degli Enti, delle Associazioni agricole e venatorie, per diffondere e approfondire la co

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Art. 2 - Tutela e uccellagione

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in st

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Art. 3 - Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria e svolge comp

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Art. 4 - Catture e inanellamento

1. La Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonch

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Art. 5 - Tassidermia

1. L'esercizio dell'attività di Tassidermia è subordinato al possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio.

2. I dipendenti e titolari di Enti ed Istruzioni Pubbliche (quali Musei di Storia Naturale, Collezioni e Raccolte di interesse didattico scientifico) e gli Istituti Universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto esclusivo degli Enti.

3. L'attività di Tassidermia è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica, oggetto di caccia nella Regione Molise o nel restante territorio nazionale;

b) agli uccelli mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purché l'abbattimento, l'

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Art. 6 - Piano faunistico venatorio regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La pianificazione faunistico-venatoria regionale è attuata mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:

a) 8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;

b) 5 per cento alle aziende agri-turistiche-venatorie;

c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.

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Art. 7 - Controllo della fauna

N26

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Art. 8 - Delega di funzioni amministrative

N27

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Art. 9 - Organismi tecnici consultivi

N28

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Art. 9-bis - Consulta regionale

N29

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta regionale per la caccia, così composta:

a) Assessore regionale alla caccia in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) N30

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Art. 9-ter - Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

N33

1. È istituito, con atto di Giunta regionale, l'Osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. I compiti principali di tale organism

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Art. 10 - Piani faunistico-venatori provinciali

N34

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Art. 11 - Piani di miglioramento ambientale

1. La Regione predispone piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di detta fauna anche tramite la cattura dei selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali.

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Art. 12 - Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

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Art. 13 - Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 10 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Le zone di ripop

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Art. 14 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 6 hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale. N49

2. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalla Regione che ne cura anche la gestione per la quale possono avvalersi della collaborazione dei Comuni singoli od associati, nonché degli organi di

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Art. 15 - Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi

1. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, istituisce, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie

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Art. 16 - Aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro

1. La Regione, su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA e nei limiti della presente legge, istituiscono per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nonché per il potenziamento, lo sviluppo e l'irradiamento della fauna selvatica autoctona, aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro in cui non è consentito immettere fauna

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Art. 17 - Allevamenti di fauna selvatica

1. La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, autorizza gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale. N62

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare l'allevamento

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Art. 17-bis - Commercio di fauna selvatica

N68

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Art. 18 - Ambiti territoriali di caccia

1. La Giunta regionale ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali

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Art. 19 - Comitati di gestione degli ambiti territoriali

1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro di interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della Giunta regionale e sono così composti:

a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

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Art. 20 - Gestione degli ambiti territoriali di caccia

N77

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione:

a) regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stan

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Art. 21 - Compiti dei comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di Centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante l'anno solare.

2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attivit�

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Art. 22 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati, secondo le norme della presente legge; è considerato, altresì, esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 6, comma 8, lettera d). N87

3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata o sia intento al recupero di quella da lui ferita non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

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Art. 23 - Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore a 12, nonché con fucile con canna ad a

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Art. 24 - Uso dei falchi

1. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito sotto il controllo dell'ISPRA esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (legge 19 dicembre 1975, n. 874). N99

2. I possessori di falchi per us

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Art. 25 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/96, dall'amministrazione regionale, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. N104

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano

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Art. 26 - Azienda agri-turistico-venatorie

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile alla caccia, la Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e dell'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di aziende agri - turistico - venatorie ai fini di impresa agricola, soggette a tassa r

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Art. 27 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); fagiano (Phasianus colchicus);

b) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 gennaio: volpe ( vulpes vulpes) e cinghiale ( sus scrofa). N107

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Art. 27-bis - Disciplina dell'esercizio delle deroghe

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 19-bis della legge n. 157/1992 è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizio

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Art. 28 - Calendario venatorio

1. Entro e non oltre il 15 giugno, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Competente Commissione Consiliare, approva e pubblica il calendario ed il regolamento relativo all'intera stagione venatoria. N117

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere, in particolare, indicate:

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Art. 29 - Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 27.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle

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Art. 30 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Molise fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Minist

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Art. 31 - Divieti

1. Oltre ai divieti contenuti nell'art. 21 comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella Regione Molise non è consentito:

a) esercitare la caccia da appostamento fisso a qualsiasi tipo di selvaggina con uso di richiami vivi;

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Art. 32 - Risarcimento danni alle produzioni agricole

1. La Regione Molise promuove azioni volte alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie selvatiche, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, compatibilmente e nei limiti imposti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito, presso la Regione Molise, un

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Art. 33 - Abilitazione all'esercizio venatorio

1. In applicazione dell'art. 22 della legge n. 157 del 1992, la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno superato l'abilitazione all'esercizio venatorio sostenuto dinanzi all'apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno sede presso i rispettivi servizi regionali territorialmente competenti.

Gli esami devono vertere sulle seguenti nozioni:

a) Legislazione venatoria e in particolare:

- Concetto di fauna selvatica; specie cacciabili e periodi caccia; differenza fra selvaggina Stanziale e Migratoria; concetto di esercizio venatorio; tempi e forme di caccia consentiti; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi ed alle modalità; calendario venatorio e concetto di caccia programmata.

Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, validità, rinnovo, assicurazione per responsabilità civile, tesserino venatorio regionale).

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Art. 34 - Tasse di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della ta

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Art. 35 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di polizia provinciale dipendenti delle Province. N132

2. Gli agenti di vigilanza delle Province esercitano la loro attività nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio; portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

3. Gli agenti di vigilanza della Provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dal

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10933075 12180211
Art. 36 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 35, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziar

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Art. 37 - Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio

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Art. 38 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e nella presente legge, salvo che il fatto sia previsto come reato, si applicano integralmente le sanzioni amministrative previste nell'

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Art. 39 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste nell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992 comma 1 lettere a), b), d) ed i) nonché di quelle delle lettele f), g) ed h) limitatamente all'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice

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Art. 40 - Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro de

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Art. 41 - Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge.

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Art. 42 - Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti tre appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

a) «Proventi delle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio»;

b) «Proventi delle tasse di concessione regionale per aziende faunistico-venatorie, per aziende agri-turistico - venatorie e per centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale ed appostamenti fissi»;

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Art. 43 - Disposizioni finali

1. N150

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Art. 44 - Norme transitorie

1. Nelle more di applicazione della presente legge, l'attuale ordinamento, resta in vigore per la stagione venatoria 1993, previo decreto del President

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Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il gi

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Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini