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L. R. Molise 20/05/2004, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
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Art. 1

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le modifiche ed integrazioni, di cui ai commi seguenti.

2. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Organismi tecnici consultivi.

1. La Regione e le Province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e, rispettivamente, della Consulta regionale e delle Consulte Provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria".

3. Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 9-bis - La Consulta regionale.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente la Consulta regionale per la caccia, così composta:

a) Assessore regionale alla caccia in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) gli Assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella regione designato di concerto tra le stesse;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella regione;

h) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione di un esperto.

3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. La Consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al Servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del Servizio stesso.

6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

7. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia."

"Art. 9-ter - Consulta provinciale.

1. Presso la Giunta provinciale è istituita la "Consulta pr

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