Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21/04/2011, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 6, della L.R. 30/01/2017, n. 1, così recitava:

“Art. 7 - Controllo della fauna

1. La Regione, sentito l'I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento.

1-bis. È istituito l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino