N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 7, della L.R. 30/01/2017, n. 1, così recitava:

“Art. 8 - Delega di funzioni amministrative

1. In attuazione della legge n. 142 del 1990, e della legge n. 157 del 1992 e, per l'effettivo decentramento e partecipazione di tutte le categorie interessate ai problemi della fauna e dell'ambiente, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, salvo quelle che la legge dello Stato riserva espressamente alla Regione. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. È altresì demandata alle Province l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di caccia.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico consultivi, dei Comitati tecnici faunistico-venatori provinciali previsti dalla presente legge. Anche le Province nell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza nazionale denominato I.N.F.S. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), e possono altresì avvalersi della collaborazione di Enti o Istituti pubblici e delle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.”

Dalla redazione