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L. R. Molise 30/01/2017, n. 1

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.
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CAPO I - Riordino delle funzioni già delegate alle province
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole "dall'I.N.F.S." sono sostituite dalle parole "dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";

b) al comma 5 le parole "dell'I.N.F.S." sono sostituite dalle parole "dell'ISPRA".

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Regione, nell'espletamento delle funzioni in materia, si avvale sia dell'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.".

3. All'articolo 4 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "dell'I.N.F.S" sono sostituite dalle parole "dell'ISPRA";

b) al comma 2 le parole "dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle parole "dell'ISPRA";

c) al comma 3 le parole "all'I.N.F.S" sono sostituite dalle parole "all'ISPRA".

4. All'articolo 5 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3, le parole "l'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle parole "la Regione";

b) al comma 4, le parole "dall'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle parole "dalla Regione";

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al comma 4, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa alla Regione. Il tassidermista non può procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, deve essere comunicato dalla Regione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione deve provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.";

d) al comma 9, le parole "all'amministrazione provinciale, competente per territorio, " sono sostituite dalle parole "alla Regione";

e) al comma 11, le parole "L'amministrazione provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "La Regione".

5. All'articolo 6 della legge regionale n. 19/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il piano faunistico-venatorio regionale, predisposto dalla Giunta regionale in attuazione delle normative nazionali e comunitarie vigenti, è; approvato dal Consiglio regionale. Tale strumento è predisposto per comprensori omogenei e per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia. Esso ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.";

b) i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti commi:

"8. Il Piano faunistico-venatorio regionale deve prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Regione a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge n. 157 del 1992, articolo 14, comma 12).

9. Le zone di cui al comma 8, lettere a), b) e c), devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura della Regione, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 8, lettere a), b), c) ed e), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

11. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

12. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 11.

13. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 8, lettere a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria.

14. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

15. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 11.

16. In attesa dell'approvazione del piano da parte del Consiglio regionale, la Regione può, eccezionalmente, disporre l'istituzione dei quagliodromi previsti nella pianificazione stessa.

17. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza tale che da una tabella siano visibili le due contigue.

18. Il Piano faunistico-venatorio regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 8;

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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7

1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato.

2. Alla legge regionale n. 7/1998, il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione della Commissione Tecnica Consultiva Regionale di cui all'articolo 18.".

3. Alla legge regionale n. 7/1998, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Licenza di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Regione attraverso le proprie strutture territorialmente competenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità nel territorio della regione Molise.".

4. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale n. 17/2013, e successive modificazioni.";

b) al comma 2, le parole "il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "il Presidente della Giunta regionale";

c) al comma 3, le parole "all'Amministrazione provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "al Servizio regionale competente";

d) al comma 4, le parole "Presidente della Provincia" sono sostituite dalle parole "Presidente della Giunta regionale".

5. Alla legge regionale n. 7/1998, articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, la Regione, sentito il parere della commissione tecnica-consultiva regionale, provvede, con proprio atto, alla istituzione di "ZONE DI RIPOPOLAMENTO", "ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" e "ZONE DI FREGA". Per l'istituzione delle predette zone si tiene conto della lunghezza del corpo idrico nonché delle caratteristiche ambientali e vocazionali del corso d'acqua. In ogni caso la lunghezza di ciascuna di esse non può essere superiore ad un chilometro.";

b) la lettera f-bis) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "f-bis) l'esercizio della pesca nelle "Zone No Kill" istituite dalle associazioni di pescatori sportivi all'interno dei propri tratti in concessione è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.";

c) al comma 5, le parole "delle Amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle parole "della Regione";

d) al comma 6, le parole "anni 3" sono sostituite dalle parole "anni 5";

e) al comma 7, le parole "Il Presidente dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle parole "Il Presidente della Giunta regionale";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I provvedimenti relativi a istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.".

6. Alla

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Art. 3 - Omissis

 

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1. All'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'elenco degli operatori del turismo rurale è tenuto dalla Regione.";

b) al comma 4 le parole "Provi

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CAPO II - Omissis

 

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Art. 11 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regional

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Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma

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Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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