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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 10/11/2009, n. 27
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- L.R. 15/11/2010, n. 16
- L.R. 22/12/2009, n. 31
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La presente legge disciplina il settore dell’attività commerciale in attuazione dei principi comunitari e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l’internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi: a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi; b) l’equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali, anche al fine del contenimento dei prezzi; c) il contrasto dei processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli; d) lo sviluppo del commercio elettronico e delle infrastrutture e delle competenze a tal fine necessarie; e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, nonché la tutela dei negozi e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità; f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione di servizi, agevolando l’insediamento di nuove attività nei centri abitati non dotati di adeguate strutture; g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare attenzione allo sviluppo e all’aggiornamento professionale degli operatori, nonché |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Giunta regionale, sentite le “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”N44, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per l’attuazione della presente legge.N85 2. Il regolamento di cui al |
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Art. 3 - (Funzioni delle Province)1. Le Province in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, e nel rispett |
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Art. 5 - (Osservatorio sulla rete commerciale)1. È istituito l’Osservatorio regionale del commercio, quale organismo permanente per l’acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva. 2. L’Osservatorio sulla rete commerciale è composto da: a) l’assessore regionale competente in materia di commercio o suo delegato, che lo presiede; |
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Art. 6 - (Centri di assistenza tecnica)1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti nell’ambito dei consigli provinciali delle CCIAA, “e altri soggetti interessati”N2 possono istituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT). 2. I CAT svolgono attività di assistenza per l’ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, associate o meno alle organizzazioni di categoria, e in particolare in materia di: a) assistenza tecnica generale; |
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Art. 7 - (Settori merceologici)1. L’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2. Non rientra nel sett |
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Art. 8 - (Requisiti morali)1. Non possono esercitare l’attività commerciale: a) N14 b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel mi |
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Art. 9 - (Requisiti professionali per il commercio alimentare) |
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TITOLO II - ATTIVITÀ DI COMMERCIO |
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CAPO I - Commercio in sede fissa |
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SEZIONE I - Commercio al dettaglio e all’ingrosso |
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Art. 10 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione si intendono per: a) bacini commerciali, gli ambiti sovracomunali individuati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1; b) parcheggi, le aree di pertinenza dell’attività commerciale destinate alle soste dei veicoli ed individuate per ogni singola attività commerciale nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1; c) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande; |
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Art. 11 - (Sviluppo della rete distributiva)1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, prevede: a) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l’attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario; b) per le aree di |
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Art. 12 - (Vendita all’ingrosso)1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti |
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Art. 13 - (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente |
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Art. 14 - (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Il Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, ““a seguito di con |
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Art. 15 - (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure previste nel presente articolo. 2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell’insediamento al regolamento di cui all’articolo 2, comma |
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Art. 16 - (Centri commerciali)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superf |
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Art. 16 ter - (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale) |
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Art. 16 quater - (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)1. In conformità ai principi europei di l |
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Art. 17 - (Outlet)1. La denominazione di outlet di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all’attività commerciale. 2. È vietato porre in v |
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Art. 18 - (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet) |
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Art. 19 - (Esercizi polifunzionali)1. Nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzi |
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SEZIONE II - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 20 - (Esercizio dell’attività)1. Sono considerate forme speciali di vendita al dettaglio: |
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Art. 21 - (Spacci interni) |
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Art. 22 - (Distributori automatici) |
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Art. 23 - (Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, la DI |
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Art. 24 - (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la DIA di cui all’articolo 13 è presentata al Comune nel quale l’esercente "intende avviare l'a |
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SEZIONE III - Stampa quotidiana e periodica |
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Art. 26 - (Punti vendita esclusivi)1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse te |
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Art. 27 - (Punti vendita non esclusivi)1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. 2. L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali nelle seguenti attività: |
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Art. 28 - ("Segnalazione certificata di inizio attività")N191. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a DIA inviata al Comune competente per territorio. 2. Il Comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, e “a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le” N91 organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale&rdquo |
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SEZIONE IV - Vendite straordinarie e promozionali |
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Art. 29 - (Vendite straordinarie)1. Le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono: a) le vendite di liquidazione b) le vendite di fine stagione. |
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Art. 30 - (Vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane. |
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Art. 31 - (Vendite di fine stagione)1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole d |
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Art. 32 - (Vendite promozionali)1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. 1 bis. L'interessato dà comunicazione |
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CAPO II - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 33 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono per: a) commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi; |
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Art. 34 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche: a) alle imprese che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche |
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Art. 35 - (Regolamento comunale)1. Il Comune, sentite le “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”N44, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere che contiene in particolare: a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando i giorni di svolgimento e il numero dei posteggi; |
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Art. 36 - (Soppressione e trasferimento)1. La soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”N44. |
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Art. 37 - (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre di ogni anno, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni: |
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Art. 38 - (Esercizio dell’attività)1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui agli articoli 8 e 9, al rilascio dell’autorizzazione “o alla presentazione della SCIA in base alle disposizioni del presente capo”N44 e può essere svolto: a) su posteggi dati in concessioneN61; b) in forma itinerante. |
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Art. 38 ter - (Disposizioni generali per l’esercizio dell’attività mediante posteggio)1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L’autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere. 2. Un operatore comm |
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Art. 39 - (“Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012”N63)1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal Comune, sentite le “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”N44, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 2. I posteggi sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa |
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Art. 40 - (“Disposizioni particolari per i mercati e i posteggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012”N63)1. I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 39, comma 2.N47 2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente. |
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Art. 40 bis - (Mercati e fiere di nuova istituzione) |
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Art. 41 - (Bando comunale)1. Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati o relative all’ |
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Art. 42 - (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate.N47 2. “La SCIA” N44di cui al comma 1 abilita l’operatore anche: a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; |
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Art. 43 - (Hobbisti)1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 33, comma 1, "lettere h) e i)",N8 senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56. "Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in a |
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Art. 43 bis - (Creativi)1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di |
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Art. 44 - (Orari)1. “Sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori |
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Art. 44 bis - (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sospensione e inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA)1. L’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA è sospesa: a) nel caso in cui l’operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all’articolo 35; |
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Art. 45 - (Sanzioni)1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza “il necessario titolo autorizzatorio” N91 o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro ca |
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Art. 46 - (Rinuncia)1. L’operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative |
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CAPO III - Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari |
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Art. 47 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) mercato all’ingrosso, un’area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all’ingrosso dei prodotti della pesca, agricoloalimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli |
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Art. 48 - (Soggetti istitutori e autorizzazioni) |
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Art. 49 - (Gestione)1. I mercati all’ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell’articolo 48, comma 1. 2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l’altro, l’importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione. 3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle att |
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Art. 50 - (Regolamenti)1. I regolamenti di mercato e di gestione per i centri agroalimentari, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, sono approvati dal Comune competente per territorio e vanno redatti dallo stesso nel rispetto di quanto previsto nelle indicazioni di regolamento tipo contenute nel comma 2. N103 2. Il regolamento tipo “di mercato e di gestione per i centri agroalimentari” N104 non può recare norme che ostacolino l’afflusso, la conservazione, l’offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti e deve prevedere in particolare: |
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Art. 51 - (Commissione di mercato)1. I Comuni presso ogni mercato all’ingrosso possono istituire una commissione |
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Art. 52 - (Direttore di mercato)1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari. |
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Art. 53 - (Prodotti ittici)1. Nei mercati all’ingrosso di prodotti ittici e nei centri agroalimentari in c |
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Art. 54 - (Vigilanza)1. La vigilanza sui mercati all’ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dalla Giunta regionale con la collaborazione dei Comuni competenti per territorio |
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CAPO IV - Norme comuni |
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Art. 56 - (Pubblicità dei prezzi)1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquaria |
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Art. 57 - (Affidamento reparto)1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti d |
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Art. 58 - (Subingresso, sospensione e cessazione)1. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà, il subentro nell’attività è comunicato al Comune entro |
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Art. 59 - (Sanzioni)1. Chiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della DIA, ovvero senza i |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE |
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Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione)1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo; b) area aperta al pubblico, quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la DIA; c) attrezzatura ed impianti di somministrazione, tutti i mezzi e g |
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Art. 61 - (Requisiti morali e professionali)1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 8. 2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, “nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi”N44. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione. |
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Art. 62 - (Indirizzi e criteri)1. La Giunta regionale, sentite le “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”N44, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizzi ai Comuni per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 63, tenendo conto |
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Art. 63 - (Autorizzazione “e SCIA”N45)1. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio. Negli altri casi, l’apertura o il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, da presentare al Comune competente per territorio. |
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Art. 64 - ("Segnalazione certificata di inizio attività")N191. Sono soggette a "SCIA",N20 da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate: a) nel domicilio del consumatore; b) negli esercizi situati all’interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; c) all’interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili; |
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Art. 66 - (Limitazioni all’esercizio dell’attività) |
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Art. 67 - (Monitoraggio)1. Ai fini dell’attività di programmazione regionale e comunale la Giunt |
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Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi) |
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Art. 69 - (Sanzioni)1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato, sospeso, decaduto o quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione |
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Art. 70 - (Disposizioni transitorie)1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, |
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TITOLO IV - DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI |
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Art. 71 - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i), l) e m); b) carburanti, le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l’olio lubrificante e tutti gli altri carburanti conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA); c) distributore, l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da: |
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Art. 72 - (Indirizzi regionali)1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce: a) la definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente; b) l’individuazione dei criteri e delle modalità pe |
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Art. 73 - (Disciplina urbanistica e servizi accessori)1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’ |
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Art. 75 (Esercizio delle funzioni amministrative)1. I Comuni, in base agli indirizzi di cui all’articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti: a) della rete ordinaria; b) delle autostrade e dei raccordi autostradali. 2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), concerne: |
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Art. 76 - (Sospensione e decadenza)1. Il titolare dell’autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell’attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell’utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell’impedimento. |
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Art. 77 - (Collaudo degli impianti)1. Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati N107 al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale. |
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Art. 78 - (Monitoraggio e osservatorio)1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti. |
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Art. 79 - (Incompatibilità degli impianti stradali)1. Gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’articolo 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: |
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Art. 80 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull’applicazione del presente titolo è esercitata dalla |
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Art. 81 - (Sanzioni)1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che: a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione; b) procede ad una modifica dell’impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione; c) non rispetta il termine di esecuzione lavori; |
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Art. 82 - (Norme transitorie e finali)1. Le domande di autorizzazione già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigo |
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TITOLO V - INTERVENTI FINANZIARI PER IL COMMERCIO |
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Art. 83 - (Interventi finanziabili)1. La Regione concede contributi per: a) la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato; b) la sistemazione e la riqualificazione di aree destinate ai mercati; c) la realizzazione del |
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Art. 84 - (Destinatari dei contributi)1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, e i seguenti soggetti, aventi sede operativa nella regione: a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; |
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Art. 85 - (Programma di utilizzo delle risorse)1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utiliz |
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TITOLO VI - SISTEMA FIERISTICO REGIONALE |
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Art. 86 - (“Attività fieristica” N30)1. N31 2. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti; b) quartieri fieristici, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche N32, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale; |
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Art. 87 - (Regolamento di attuazione)1. Con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta regionale stabilisce in particolare: a) i requisiti e le modalità per l’attribuzione della |
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Art. 88 - (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale “, regionale” N36 o locale in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell&rsq |
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Art. 89 - (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)1. I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare manifestazioni fieristiche inviano agli enti indicati al comma 2 una comunicazione contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime e la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, al fine di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione. |
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Art. 90 - (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche “di rilevanza internazionale, nazionale e regionale” N34 è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale d |
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Art. 92 - (Elenco degli enti fieristici e degli organizzatori)1. Per monitorare l’evoluzione del setto |
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Art. 93 - (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annualmente il programma delle attività pr |
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Art. 94 - (Vigilanza e sanzioni)1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui al presente titolo è esercitata dai Comuni N42. 2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolg |
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Art. 95 - (Norme transitorie e finali)1. Sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 92, comm |
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TITOLO VII - NORME FINALI |
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Art. 96 - (Potere sostitutivo)1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e co |
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Art. 97 - (Fondo unico per il commercio) |
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Art. 98 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali. |
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Art. 99 - (Norme transitorie e finali)1. Le Province, entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, adeguano i propri PTC alle disposizioni di cui all’articolo 3. 2. N81 |
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Art. 100 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) 21 maggio 1975, n. 41 (Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci); b) 21 luglio 1977, n. 27 (Costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41); c) 15 maggio 1978, n. 11 (Costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi in favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41); d) 3 giugno 1982, n. 19 (Integrazione e rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41 avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci); e) 25 agosto 1983, n. 29 (Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste); f) 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina dei mercati all’ingrosso); g) 22 gennaio 1987, n. 11 (Interventi finanziari per il commercio); h) 12 aprile 1991, n. 10 (Integrazione e modifiche alla l.r. 25 agosto 1983, n. 29 “Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste”); i) 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche); l) 21 novembre 1997, n. 67 (Disciplina dei centri agroalimentari); m) 6 luglio 1998, n. 21 (Interventi finanziari per il commercio); n) 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio); o) 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione); p) 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”); q) 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, com |
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