Articolo abrogato dalla L.R. 30/04/2020, n. 16, così recitava:

“Art. 74 - (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti della rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione dell’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le comunicazioni relative alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all’articolo 76.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo la Regione si avvale del Comune nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.”

Dalla redazione