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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 04/08/2011, n. 5
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[Premessa]Il Preside |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Ai sensi dell’articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Tes |
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Art. 2 - (Tipologia dell’attività e definizioni)1. Secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 2, della l.r. 27/2009, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità. 3. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune riportano obbligatoriamente la dicitura: somministrazione di alimenti e bevande. 4. Per superficie di somministrazione s’intende l’area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l’area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili. 5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si intendono le strutture |
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Art. 3 - (Criteri comunali)1. Lo sviluppo della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e il rilascio delle nuove autorizzazioni si espletano sulla base dei criteri di cui all’articolo 62 della l.r. 27/2009, che ogni Comune definisce nel rispetto della normativa comunitaria, della l.r. 27/2009 e del presente regolamento. 2. Al fine della elaborazione dei criteri di cui al comma 1, i Comuni, nei relativi strumenti urbanistici, considerano in particolare i seguenti elementi: a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio; b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale; c) necessità di tutelare i locali storici; |
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Art. 4 - (Vocazione urbanistica delle aree)1. L’individuazione della vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale costituisce adempimento preliminare, al fine di effettuare scelte strategiche collegate alla qualità della vita e della gestione del territorio. 2. Ai fini di cui al comma 1, il criterio urbanistico può essere utilizzato per suddividere il territorio comunale in zone omogenee tra loro e per assoggettare l’apertura di esercizi al posse |
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Art. 5 - (Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. I criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitand |
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Art. 6 - (Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. I criteri comunali non possono stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 3, commi 4, lettera f), e 5, e dall’articolo 4, comma |
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Art. 7 - (Caratteristiche dei locali)1. Al fine di assicurare un migliore servizio al consumatore, i Comuni possono prevedere i seguenti criteri per i locali di somministrazione: a) la dotazione minima di parcheggi: gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire le condizioni per garantire un’adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità de |
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Art. 8 - (Autorizzazione “e SCIA” N2)N3 “1. Secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione l’ap |
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Art. 9 - (“Attività stagionale” N4)N3 “1. L’attività stagionale può essere svolta |
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Art. 10 - (Attività di somministrazione temporanea)1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa “presentazione al Comune della SCIA” N1. L’attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse. |
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Art. 11 - (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)N3 “1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 e la SCIA di cui all’articolo 10 sono presentate utilizzando la modulistica predisposta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.” 2. La domanda contiene: a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali; b) la dichiarazione di aver acquisito o l’impegno ad acquisire la disponibilità dei locali; c) l’indicazione dell’eventuale preposto; |
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Art. 12 - (Segnalazione certificata di inizio attività)N3 “1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 della l.r. 27/2009, è soggetto a SCIA il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.” 2. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all’articolo 64, comma 1, lettera a), della l.r. 27/2009, si intende l’organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), della l.r. 27/2009, per dom |
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Art. 13 - (Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività)1. L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune. 2. La SCIA dev |
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Art. 14 - (Attività accessorie)1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione “o la SCIA” N2 consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti: a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che: 1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; 2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso; b) l’effettuazi |
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Art. 16 - (Pubblicità dei prezzi)1. Secondo quanto previsto dall’articolo 68, comma 7, della l.r. 27/2009, deve essere data pubblicità ai prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità: a) per le bevande e gli alimenti da s |
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Art. 17 - (Ampliamento “o riduzione” N2 dell’esercizio)1. L’ampliamento “o la riduzione” N2 della superficie di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a &ldquo |
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Art. 18 - (Gestione di reparto)1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, “previa presentazione al Comune di apposita SCIA” |
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Art. 19 - (Subingresso)1. Il trasferimento della proprietà dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA, da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell’atto o dall’apertura della successione. Il subentrante può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della SCIA. 2. Nella SCIA il subentrante deve indicare: a) gli estremi dell’autorizzazione; |
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Art. 20 - (Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell’attività)1. L’autorizzazione o il titolo abilitativo decade: a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi; b) quando il titolare non attiva l’esercizio entro sei mesi dalla data N14 del rilascio del |
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Art. 21 - (Cessazione dell’attività)1. In caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e |
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Art. 22 - (Disposizioni finali)1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentano personalmente la pratica. I cittadini extracomunitari devono esibire l’originale della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di famiglia. 2. È obbligatorio l’utilizzo della modulistica adottata, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 27/2009, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ovvero di altra modulistica avente medesimi contenuti. 3. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 R (Regolamento recante i requisiti e le modalit& |
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