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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 04/12/2015, n. 8
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- Reg. R. 19/12/2016, n. 4
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[Premessa] |
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DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN ATTUAZIONE DEL TITOLO II, CAPO II, DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Questo regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 R (Te |
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Art. 2 - (Indirizzi per i Comuni)1. La programmazione per lo sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. 2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche con l’obiettivo dell’innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle peculiarità del loro territorio, nonché dell’esigenza di contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi, i quali possono essere modulati in relazione alle specifiche esigenze per i motivi indicati: |
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Art. 3 - (Esercizio dell’attività)1. L’attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale. 2. E vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale. 3. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da pe |
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Art. 4 - (Concessioni temporanee)1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 11, della l.r. 27/2009 il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune medesimo. I provvedimenti sono validi soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti. 2. La domanda è presentata in via telematica in base a |
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Art. 5 - (Normativa igienico-sanitaria)1. Lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordina |
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Capo II - Commercio in forma itinerante |
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Art. 6 - (Abilitazione all’esercizio dell’attività)1. Possono svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante coloro i quali siano in possesso di autorizzazione o titolo equipollente o che abbiano presentato la SCIA o le comunicazioni previste. 2. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 59/2010, è consentito ai soggetti di cui al comma 1 di esercitare l’attività medesima su tutto il territorio nazionale, nonch& |
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Art. 7 - (Presentazione della SCIA)1. L’esercizio dell’attività di commercio itinerante è soggetto a presentazione di apposita SCIA. Il relativo procedimento è disciplinato in particolare dall’articolo 19 della legge 7 ag |
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Capo III - Mercati e fiere |
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Art. 8 - (Individuazione di nuovi mercati e fiere)1. Nell’individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati e nuove fiere il Comune tiene con |
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Art. 9 - (Istituzione del mercato)1. Il mercato è istituito e regolato dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento. 2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione, il Comune può suddividere il mercato in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l’istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare. In tal caso: a) gli eserc |
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Art. 10 - (Istituzione della fiera)1. La fiera è istituita e regolata dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l. |
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Art. 11 - (Mercati e fiere a carattere sperimentale)1. Il Comune può istituire nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale, di durata non superiore a un anno. |
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Art. 12 - (Esercizio dell’attività su posteggio)1. L’attività di commercio su posteggio nelle fiere e nei mercati e su posteggio isolato è principalmente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso di autorizzazione o titolo equipollente o che abbiano presentato le SCIA o le comunicazioni previste. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 35 della l.r. 27/2009 il Comune può riservare posteggi: a) esclusivamente per le |
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Art. 13 - (Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere)1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è fissata dal Comune in base a quanto previsto dall’articolo 38 ter, comma 3 |
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Art. 14 - (Criteri per l’assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione)1. Nelle di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi: a) qualità dell’offerta (5 punti). Riguarda in particolare: la tracciabilità dei prodotti; le iniziative di marketing; l’allestimento di spazi per la prova degli indumenti da acquistare; la vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a chilometro zero, prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, g |
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Art. 15 - (Criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere istituite fino al 5 luglio 2012)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, della l.r. 29/2014 e nel rispetto dell’articolo 39 della l.r. 27/2009, il Comune, per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle fiere istituite fino al 5 luglio 2012, con riferimento a ciascun posteggio, tiene conto dei seguenti criteri di priorità: a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio dell’attività di commercio su |
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Art. 16 - (Criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e dei posteggi isolati, istituiti fino al 5 luglio 2012)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50, commi 5, 6 e 7, della l.r. 29/2014 R e nel rispetto dell’articolo 40 della l.r. 27/2009, il Comune, nel r |
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Art. 17 - (Miglioramento)1. I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera. Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei s |
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Art. 18 - (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 12, comma 2, nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. All’interno |
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Art. 19 - (Posteggi isolati)1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono asse |
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Art. 20 - (Registro delle presenze)1. Il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze. Nel registro sono riportati i seguenti dati: |
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Capo IV - Forme particolari di commercio su aree pubbliche |
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Art. 21 - (Attività su aree demaniali marittime)1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l’operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell’autorità competente. Il |
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Art. 22 - (Attività su aree private)1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l’utilizzo delle stesse al fine di istitu |
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Art. 23 - (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)1. E’ vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario |
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Art. 24 - (Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all’interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza. |
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Art. 25 - (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all’articolo 33, comma 1, lettera r), della l.r. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenienti da altre R |
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Art. 26 - (Promozione del commercio equo e solidale)1. I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare: |
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Capo V - Mercati dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo e mercatini degli hobbisti |
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Art. 27 - (Mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo)1. Il mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, come definito dall’articolo 33, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009, ha lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e di oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purch&eacu |
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Art. 28 - (Istituzione dei mercati di cui all’art. 27 e dei mercatini degli hobbisti)1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, determinandone: |
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Art. 29 - (Assegnazione dei posteggi)1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 27/2009 e di questo regolamento a: a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione; b) hobbisti, collezionisti e scambisti; c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell’iscrizione all’apposito albo; |
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Capo VI - Subentro, sospensione, revoca e decadenza |
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Art. 30 - (Subentro)1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano una comunicazione al Comune sede del mercato o della fiera entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l’originale dell’autorizzazione, copia del contratto di cessione o gestione d’azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. 2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l’attività su posteggio esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione. 3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al Comune sede del mercato o della f |
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Art. 32 - (Revoca dell’autorizzazione e inibizione dell’attività)1. Per la revoca dell’autorizzazione o l’inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 bis della l.r. 27/2009. 2. Relativamente al caso previsto dall’articolo 44 bis, comma 2, lettera b), della l.r. 27/2009: a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell’autorizzazione e della concessione, anche se l’azienda è gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell’azienda o del ramo di azienda con relativa con |
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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 33 - (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)1. Il Comune può affidare a terzi l’organizzazione e la gestione del mercato e della fiera |
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Art. 34 - (Obblighi degli operatori)1. Agli operatori è fatto obbligo di: a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci; b) usufruire di installazioni mobili |
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Art. 35 - (Consistenza degli esercizi)1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su are |
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Art. 36 - (Norme sullo sportello unico per le attività produttive)1. I Comuni, nel disciplinare i procedimenti di questo regolamento, osservano altresì le disposizioni del decreto del Presiden |
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Art. 37 - (Norme transitorie e finali)1. I soggetti titolari di un numero di posteggi superiori a quelli indicati nell’intesa del 5 luglio 2012 non possono assumere la titolarità di ulteriori posteggi nel medesimo mercato o fiera né ottenere lo stesso risultato con il cambiamento del settore merceologico neanche nel periodo transitorio indicato dall’articolo 50, comma 3, della l.r. 29/2014. 2. Entro il 7 maggio 2017 i soggetti titolari di posteggi superiori ai limiti previsti dall’intesa devono adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009. |
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Art. 38 - (Modifiche e abrogazioni)1. Il comma 2 dell’articolo 5 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 R (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo Unico in materia di Commercio”), è sostituito dal seguente: “2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di almeno due prodotti tra i seguenti: benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano. Sono inoltre dotati dei seguenti requisiti minimi: a) dispositivi self-service pre-pagamento, b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione; c) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; |
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