Articolo abrogato dalla L.R. 13/04/2015, n. 16. L’articolo 16 bis così recitava: “Art. 16 bis - (Parchi commerciali) - 1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.

2. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata.

3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

4. Prima dell’effettivo inizio dell’attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all’interno del parco commerciale presentano apposita SCIA.

5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.

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