Sent.C. Cass. 28/10/1995, n. 11312 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/10/1995, n. 11312

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo ingiustificato - Azione dell'appaltatore - Esperibilità - Previa costituzione in mora della P.A. - Non occorre. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Azione dell'appaltatore davanti all'A.G.O. - Condizione (REVS).
1. In tema di appalto di opera pubblica, all'Amministrazione è inibito di ritardare sine die le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principî di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte; pertanto, la mancata adozione del collaudo, nonostante il decorso del tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, mentre denota, di per se stesso, il rifiuto del collaudo da parte della committente ed il suo correlativo inadempimento rispetto a questo momento contrattuale, legittima l'appaltatore ad agire in via giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiederle che le venga assegnato un termine. 2. La posizione di appaltatore di opere pubbliche - che ha normalmente la consistenza di interesse legittimo (con conseguente devoluzione delle controversie ad esso relative alla giurisdizione amministrativa), in quanto correlato ad un potere discrezionale della Pubblica amministrazione - assume natura di diritto soggettivo tutelabile al giudice ordinario solo quando il committente abbia positivamente esercitato il potere di accordare la revisione.

1. Conf. Cass. 3 dicembre 1993 n. 12014 R 1a. Come nota 1a. a C. Conti, Puglia 18 ottobre 1995 n. 127R. 2. Ved. Cass. 19 ottobre 1993 n. 10344 R, 10 novembre 1992 n. 12101 R e 2 giugno 1992 n. 6666 R La revisione dei prezzi - il cui istituto era già stato modificato dall'art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41 e poi praticamente escluso del tutto dal D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359 - è stata formalmente eliminata dalla Legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, 2° comma (che ha abrogato l'art. 33 della suddetta L. 41/1986) e 3° comma (che ha addirittura escluso anche l'applicabilità del 1° comma dell'art. 1664 C.c.).
Cod. civ. artt. 1374 e 1375 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, artt. 1 e 4

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