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Sent.C. Cass. 27/02/1991, n. 2123

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1. Gravi difetti o rovina - Responsabilità del costruttore ex art. 1669 C.c. - Presunzione semplice, salva la prova contraria. 2. Gravi difetti o rovina - Elementi rilevanti. (C.c. art. 1669)
1. La presunzione semplice di responsabilità del costruttore, posta dall'art. 1669 Cod. civ. per la rovina o per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifestino nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera stessa, può essere vinta non già con la prova dell'essere stata da lui usata tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiali e nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi, precisi e concordanti. 2. Tra i gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 Cod. civ., sono comprese sia le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, sia le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente accettate o condivise dall'appaltatore e, pertanto, tradottisi in vizi costruttivi.

1. Conf. Cass. 28 ottobre 1969 n. 3550.[R=W28O693550] 2. Testualmente conf. Cass. 27 aprile 1989 n. 1948, R. Sulla nozione di gravi difetti ved. Cass. 27 agosto 1986 n. 5252.R 1. e 2. Ved. nota a Cass. 18 febbraio 1991 n. 1696[R=W18F911696]
C.c. art. 1669

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